Con il decreto legislativo 151/2015, entrato in vigore lo scorso 24 settembre, si ha una stretta sulle cosiddette dimissioni in bianco.   Le dimissioni in bianco consistono nella pratica di far firmare, al momento dell’assunzione, al lavoratore dimissioni non datate, in bianco appunto. Nell’articolo 26 del decreto è previsto che le dimissioni per la risoluzione contestuale del lavoro devono essere effettuate dal lavoratore in modalità esclusivamente telematica con i moduli messi a disposizione dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Una volta trasmesso il modulo il lavoratore avrà comunque la facoltà di revocare, entro 7 giorni, le dimissioni.

  La presentazione delle dimissioni può avvenire anche attraverso patronati o organizzazioni sindacali. I moduli non possono essere alterati dal datore di lavoro, pena sanzioni amministrative dai 5mila ai 30mila euro.   Tali modalità di presentazione delle dimissioni non possono essere applicate al lavoro domestico e qualora le dimissioni avvengano nelle sedi protette. In ogni caso dimissioni presentate entro i primi 3 anni dall’assunzione, nel periodo di gravidanza o nei primi 3 anni di vita del bambino devono, in ogni caso, essere convalidate dal servizio ispettivo del ministero del Lavoro.   Le nuove modalità di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sarà operativa a partire da 3 mesi dopo l’entrata in vigore del decreto, 24 settembre 2015.