Viene confermato, per le società in liquidazione, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo ante liquidazione, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data “in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile” e non più, quindi, alla data “in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione”.

In altre parole ora i 9 mesi decorrono, in generale, dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell’ipotesi di liquidazione disposta dall’assemblea dei soci ex n.

6 del citato art. 2484, dalla data di iscrizione della relativa delibera.

Per le ditte individuali i 9 mesi decorrono dalla data indicata nel mod AA9/10.

 

Bilancio di esercizio società di capitali

Per le società di capitali  il bilancio di esercizio deve essere approvato, in via ordinaria, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e quindi, per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2011, entro il 29 aprile 2012.

In deroga al suddetto termine ordinario, lo statuto può prevedere, nel caso di redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, per l’approvazione del bilancio di esercizio.

Copia del bilancio di esercizio corredata dalla copia degli atti comprovanti la decisione dei soci che ha approvato il bilancio, e di regola, dalle relazioni degli organi di controllo se esistenti, deve  essere depositata entro 30 giorni dall’approvazione a cura degli amministratori presso il competente Registro Imprese.

Per quanto riguarda il computo dei termini, si ricorda che il sabato viene considerato giorno festivo e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo.