Dopo aver trattato l’argomento delle detrazioni per i figli a carico in maniera generale, ci occuperemo oggi dell’argomento specifico che riguarda i genitori non coniugati.   Anche nel caso di genitori non coniugati la detrazione dei figli a carico, in mancanza di un provvedimento giudiziario di affidamento, spettano nella misura del 50% per ognuno dei genitori. In mancanza di accordo, e se sono presenti provvedimenti di affidamento, la detrazione spetta al genitore affidatario mentre con affido congiunto le detrazioni figli a carico sono ripartite nella misura del 50% ognuno.

  Se, nel caso di affidamento congiunto o nel caso del genitore affidatario, uno dei due genitori non può usufruire delle detrazioni per incapienza o per qualsiasi altro motivo, la detrazione viene assegnata all’altro genitore nella misura del 100%. Il genitore che percepisce la detrazione per intero, salvo diverso accordo, dovrà versare all’altro la quota maggiore di detrazione di cui ha fruito.   Con la circolare 15/E/2007, però, si rende noto che è possibile, in presenza di un accordo, attribuire interamente al genitore con il reddito più alto l’intera detrazione.