25 giugno 2012, ore 15:16 | Detrazioni fiscali Manovre Fiscali e Finanziarie
Detrazione al 50%: stesse regole per il bonus al 36%Con l'aumento della detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia al 50% deciso dal decreto sviluppo 2012, si precisa che le regole stabilite per il 36% valgono anche ora. Per altre questioni, come quella sui lavori già iniziati nel 2012, si dovranno attendere chiarimenti in via ufficiale.
Sul pagamento con bonifico, obblighi soppressi e documentazione necessaria, le regole previste per la detrazione al 36% valgono anche per quella al 50% introdotta con il decreto sviluppo 2012.
Decreto sviluppo 212: ristrutturazione ediliziaIl decreto sviluppo 2012, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede infatti un aumento della detrazione Irpef al 36% che passa al 50%, ma alcune regole previste per il bonus al 36% valgono anche ora con l’aumento al 50%. La detrazione Irpef per i lavori di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico viene aumentata con il Decreto sviluppo del Governo Monti. In particolare si chiarisce che per le spese sostenute dall’entrata in vigore del decreto sviluppo, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e fino al 30 giugno 2013, la detrazione Irpef del 36%, viene innalzata al 50% e l’importo massimo delle spese detraibili passa da 48mila a 96mila euro. La detrazione Irpef del 50% si applica anche alle spese per la realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico, compresi gli impianti a fonti rinnovabili e anche se non vengono fatte opere edilizie.
Decreto sviluppo 2012: risparmio energeticoCambiamenti anche per le detrazioni al 55%. In particolare si precisa che per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 la detrazione del 55% per lavori di risparmio energetico, si fa riferimento alle regole precedenti, senza alcuna modifica, sia in relazione ai lavori agevolati, che ai tetti di spesa. Per le spese invece sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 la detrazione Irpef del 55% viene ridotta al 50%.
Le questioni risolvibiliDa chiarire alcune zone oscure della nuova disciplina introdotta, per le spese di ristrutturazione edilizia, dal decreto sviluppo 2012 e in particolare per i lavori già in corso e per le spese già sostenute nel corso del 2012, mentre altre questioni sono risolvibili prevedendo che le precisazioni fornite per il bonus al 36% e al 55 valgono anche ora per la detrazione al 50%.
Bonifico detrazione 36%E’ il caso ad esempio del pagamento con il bonifico, per cui per beneficiare della detrazione Irpef al 50% , le spese per i lavori di ristrutturazione edilizia devono essere pagate con bonifico tracciabile. Tracciabile perché devono essere precisamente indicati alcuni dati come la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è stato effettuato. Se mancano questi elementi, l’accesso alla detrazione era negato. La risoluzione n. 55/2012 dell’Agenzia delle entrate ha cambiato rotta per cui si è previsto che non si decade dal diritto alla detrazione Irpef al 36% che ora passa al 50%, quando il bonifico è incompleto e spetta al contribuente rifare il pagamento con un nuovo in cui indicare correttamente i dati richiesti.
Abolizione comunicazione al Centro operativo di PescaraValgono anche per la detrazione passata ora al 50% le considerazioni in riferimento alla procedura da seguire per ottenere il bonus. In particolare si prevede che l’abolizione dell’obbligo di spedire la comunicazione al Centro Operativo di Pescara, è entrata a regime il 14 maggio 2011, anche se, con la circolare n. 19/2012, l’Agenzia delle entrate ha precisato che si può avere la detrazione per i lavori iniziati nel 2011, anche prima del 14 maggio, anche se non è stata inviata la comunicazione, a condizione però che nel modello Unico e nel 730 siano indicati i dati catastali dell’immobile. Considerazioni fatte per la detrazione Irpef al 36 che valgono ora per quella al 50%.
Risparmio energetico: invio documentazione EneaSempre in relazione alla documentazione necessaria, si precisa che per il bonus al 55% per le spese di risparmio energetico, bonus ora ridotto al 50%, dal 1 gennaio 2013, è valido ancora l’obbligo di inviare questa documentazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Obbligo di indicare manodopera in fatturaSulla soppressione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera nelle fatture per il 36% e il 55%, entrato a regime anche questo il 14 maggio 2011, la circolare n.19/2012 ha precisato che la soppressione vale anche per le spese fatturate prima di questa data, compresi gli anni precedenti. Considerazioni valevoli anche ora con l’aumento della detrazione Irpef al 50%.
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