Detrazione 65% per interventi tesi al risparmio energetico fino al 31 dicembre 2013, secondo il decreto sugli ecobonus. Ma quali sono questi lavori di risparmio energetico soggetti al bonus 55 ora 65%?

Detrazione risparmio energetico: cosa cambia con il decreto ecobonus

Il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, il cosiddetto decreto sugli ecobonus, ha prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica. Lo stesso decreto ha innalzato dal 55% al 65%la percentuale di detrazione delle spese sostenute nel periodo che va dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013.

Per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, o per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del 65% è invece prorogata al 30 giugno 2014. (Per maggiori dettagli si vedano i nostri articoli Detrazione 65%, in Gazzetta il decreto sugli ecobonus).  

In sede di conversione del decreto sugli ecobonus sono state apportate delle modifiche alla detrazione 65%m per ciò che riguarda soprattutto gli interventi ammessi a godere dell’agevolazione.

Detrazione 65%: quali sono i lavori di risparmio energetico

E’ utile a questo punto sottolineare quali sono proprio questi interventi tesi al risparmio energetico per cui è possibile godere della detrazione 55 ora divenuta detrazione 65%.

In generale rientrano nella detrazione risparmio energetico gli interventi  tesi a:

– riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento,

– miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti),

– installazione di pannelli solari,

– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

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Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

Partendo dagli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, per  tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro.  Vi rientrano interventi quali la sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati.

Detrazione installazione pannelli solari

Altro intervento riguarda l’installazione di pannelli solari, per cui il valore massimo della detrazione fiscale è di 60mial euro. Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Detrazione caldaie

Altro intervento di risparmio energetico per cui si fruisce della detrazione 65%, riguarda la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, per cui il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro. Per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. L’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, nonché agli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. 

In un emendamento presentato al Senato durante l’iter di conversione in legge del D.L. ecobonus, che sarà finanziato con i fondi del Ministero guidato da Flavio Zanonato, è stato esteso il  bonus risparmio energetico al 65 per cento all’installazione di caldaie e impianti a pompe di calore (si veda il nostro articolo Detrazione 65%, bonus esteso alle caldaie).