17 settembre 2012, ore 12:20 | Redditi e Dichiarazioni
Detrazione 55%: rettifica della scheda informativa entro il 1 ottobreDetrazione 55 da portare in Unico 2012, ma se vi sono errori nella scheda informativa dei lavori eseguiti, si possono correggere entro la scadenza della presentazione di Unico Detrazione 55% per lavori di risparmio energetico soggetta ad una scadenza vicina, quella del 1° ottobre 2012. Entro questa data infatti si potrà procedere alla modifica della c.d scheda informativa riguardante le spese agevolabili per il risparmio energetico sostenute nel periodo d’imposta 2011 e portate in detrazione con i modelli Unico/2012 e 730/2012.
Detrazione 55% fino al 30 giugno 2013Innanzitutto si ricorda che la detrazione 55% resta in vigore fino al 30 giugno del prossimo anno, il 2013. Dal punto di vista procedurale, la detrazione 55% consiste in una riduzione dall’Irpef e dall’Ires concessa per interventi che aumentino il livello di risparmio energetico degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per: - la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; - il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti); - l’installazione di pannelli solari; - la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Detrazione 55%: gli adempimenti necessari per non perdere il bonusPer poter fruire della detrazione Irpef/Ires del 55%, per i lavori di risparmio energetico, non vi sono particolari adempimenti da seguire. Il contribuente deve eseguire i relativi pagamenti mediante bonifico bancario e/o postale, i cui è riportata la causale del pagamento, il codice fiscale del soggetto erogante e il numero di partita Iva del beneficiario. Alla chiusura dei lavori riguardanti il risparmio energetico inoltre, il contribuente deve procurarsi precisi documenti come: - l’asseverazione del tecnico abilitato, - l’attestato di qualificazione energetica, - la scheda informativa dell’intervento eseguito. In riferimento a questi ultimi due documenti, l’attestato di qualificazione energetica e la scheda informativa dell’intervento eseguito, essi vanno trasmessi in via telematica all’Enea, entro il termine di novanta giorni dalla chiusura dei lavori. L’asseverazione, l’attestato di certificazione e/o qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti iscritti ai rispettivi ordini professionali, come ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi ecc. Errori nella scheda informativa dei lavori di risparmio energeticoSe vi sono errori nella comunicazione dei dati, ad esempio in relazione all’ammontare della spesa, ai dati anagrafici e/o identificativi dell’immobile, si può procedere alla rettifica della precedente scheda informativa che heda informativacomunicazione trasmettendo una nuova scheda informativa che annulla e sostituisce la precedente, insieme alla certificazione energetica, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa viene portata in detrazione. Se la prossima scadenza dell’Unico 2012 è lunedì 1 ottobre 2012, ciò significa che la rettifica dei dati contenuti nella scheda informativa dei lavori eseguiti per cui avere la detrazione Irpef al 55%, deve essere trasmessa all’Enea entro il medesimo termine, quindi entro il prossimo 1 ottobre 2012.
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ARGOMENTI TRATTATI:
attestato qualificazione energetica , detrazione 55 , enea , risparmio energetico
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