Con il riscatto del periodo di laurea è possibile valorizzare il percorso di studi professionali svolti dal lavoratore ed utilizzarli nel calcolo del futuro assegno pensionistico. Possono essere oggetto di riscatto i periodi legati per il conseguimento di :

  • diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 3);
  • diploma di laurea degli ordinamenti anteriore al 1999 (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei);
  • ordinamenti universitari post decreto 509/1999 (lauree triennali e specialistiche);
  • diplomi di specializzazioni post laurea;
  • dottorati di ricerca;
  • diplomi rilasciati da istituti di alta formazione artistica musicale.

Inoltre se il titolo di studio ha valore in Italia, si può riscattare anche la laurea conseguita all’Estero.

Non possono essere riscattati i periodi d’iscrizione fuori corso e i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o di riscatto.

La deduzione del riscatto del periodo di laurea

I contributi previdenziali ed assistenziali volontari versati nell’anno per il riscatto degli anni universitari di laurea vanno in deduzione dal reddito imponibile Irpef nel 730 o nel modello Unico. Nel 730, nel quadro E – Oneri e spese, vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2015 che danno diritto a una deduzione del 19% dal reddito per i contributi volontari per il riscatto della laurea. Si parla di deduzione, quando una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta.  Chi presta l’assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d’imposta) calcola l’importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Come portare in deduzione i contributi per il riscatto della laurea nel 730 2016

Il totale dei contributi per il riscatto della laurea devono essere inseriti nel quadro E – sezione II del 730 2016. Nella Sezione II: spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo (per esempio, contributi previdenziali), bisogna indicare l’importo totale dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza.

E 21   La deduzione spetta anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico. Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l’attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. Se, invece, i contributi sono stati versati direttamente dall’interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, possono essere dedotti dal reddito di quest’ultimo. Rientrano tra queste spese :

  • i contributi previdenziali e assistenziali versati per il riscatto del corso di laurea;
  • i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
  • i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
  • i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all’ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto “fondo casalinghe”.

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