I costi dei servizi sono deducibili nell’anno in cui viene portata a termine la prestazione e non rileva la data della fattura: i chiarimenti dei giudici della Cassazione

Costi deducibili: per l’esercizio di competenza rileva la prestazione non la fattura

Ai fini dell’esercizio di competenza dei costi deducibili rileva la data in cui la prestazione è stata eseguita e ultimata e non anche quella del pagamento, se posticipato. Verso questo orientamento si sono espressi da ultimi i giudici della Corte di Cassazione, con sentenza del 6 maggio 2015 n.

9068. Nel testo si legge che le regole attinenti all’imputazione temporale dei componenti del reddito sono da considerarsi tassative e inderogabili e quindi non è consentito al contribuente ascrivere in base alla propria volontà un componente positivo o negativo del reddito a un esercizio diverso da quello che la legge individua come “esercizio di competenza”. Questo quindi anche qualora il pagamento sia già oggettivamente determinabile prima della conclusione della prestazione. Nel caso sottoposto ai giudici della Cassazione, una società, operante nel settore della vendita di autoveicoli, aveva impugnato tre avvisi di accertamento per imposte dirette per gli anni 1999 – 2000 – 2001 e un quarto avviso per Iva e imposte dirette riferibili al 2002.

Competenza fiscale: rileva la prestazione non il pagamento

Nello specifico stato riscontrato che la contribuente aveva addebitato i suddetti costi deducibili in anni diversi rispetto a quanto stabilito dall’articolo 75 del Tuir (oggi 109), secondo il quale le spese di acquisizione di servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni vengonocompletate.La società dal canto suo ha opposto di aver rinviato la deducibilità del costo al momento in cui aveva appreso l’esatta quantificazione dello stesso per tutti gli anni delle prestazioni. In primo grado e in appello sono state accolte le eccezioni sollevate dalla controparte. La Cassazione ha i costi relativi a prestazioni di servizio sonodi competenza dell’esercizio in cui le stesse sono ultimate, a prescindere dal momento in cui viene emessa la fattura o effettuato il pagamento.

Le uniche eccezioni ammesse, si precisa nella sentenza, sono quelle relative a contratti di locazione, mutuo, assicurazione o altri accordi da cui derivino obblighi di corrispettivi periodici (in questi casi le spese sono imputabili all’esercizio di maturazione dei corrispettivi).