Contributo al servizio sanitario nazionale (SSN) sulla polizza di assicurazione Rc auto non più deducibile ai fini Irpef, Ires e Irap con decorrenza dal periodo di imposta in corso fino al 31 dicembre 2014. A prevederlo il decreto legge n. 102 del 2013 convertito in legge n. 124 che ha cancellato l’Imu prima casa per la rata di settembre scorso.

 Contributo SSN polizza Rc auto: il D.L. 102/2013

 Il D.L. 102/2013 ha previsto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell’articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.

209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Ciò comporta che dal modello Unico 2015 non si potrà più indicare nel rigo RP21 l’onere deducibile. Pertanto, a partire dal 2014, considerato che la norma si riferisce genericamente alle imposte dirette, sembra necessario scomputare dal costo dell’assicurazione il predetto contributo al fine di renderlo integralmente indeducibile nella determinazione del reddito d’impresa e di quello di lavoro autonomo.

 Contributo SSN assicurazione auto: deducibilità Irpef sopra i 40 euro

Prima le legge di riforma del lavoro Fornero, la legge n. 92 del 2012 aveva previsto la deducibilità Irpef/Ires/Irap del contributo SSN sulle polizze Rc auto solo sulla parte eccedente i 40 euro. Così  per i redditi relativi al 2012, che devono essere dichiarati nell’anno 2013, la deduzione del contributo SSN poteva essere possibile solo per la somma che superava i 40 euro. Considerato che la somma dovuta al SSN è pari al 10,5% del premio, i titolari di polizza auto con premio inferiore ai 400 euro circa, non potevano più dedurre alcun costo relativo al contributo SSN dalla dichiarazione dei redditi.

Contributo SSN assicurazione auto: indeducibilità Irpef

Ora il decreto legge n. 102 del 2013 ha previsto l’indeducibilità del contributo SSN sulla polizza Rc auto così imprese e professionisti possono portare in deduzione le spese di assicurazione relative ai veicoli aziendali (art. 164 del TUIR) nelle quali viene preso in considerazione anche il contributo SSN, pari al 10,5% dei premi dovuti.

Da ora sarà necessario scomputare dal costo dell’assicurazione tale contributo perché divenuto integralmente indeducibile.