L’articolo 2 comma 1 del D.lgs. 167/2011 contenente la disciplina generale del nuovo contratto di apprendistato sancisce che la stessa è rimessa ad appositi accordi interconfederali o ai contratti collettivi nazionali nel rispetto di undici principi basilari, alcuni dei quali già in essere con la normativa precedente:

 

OBBLIGO DI FORMA SCRITTA

  • il contratto deve essere stipulato in forma scritta e nello stesso deve trovare spazio il patto di prova; il piano formativo deve essere definito dai CCNL o dagli Enti bilaterali, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto stesso: specifiche sanzioni sono previste in caso di mancanza di questo elemento fondamentale, come vedremo in seguito.
 

RETRIBUZIONE APPRENDISTATO

  • non è possibile retribuire l’apprendista attraverso il sistema del cottimo;
  • libera scelta tra il sottoinquadramento del lavoratore e retribuzione percentualizzata in modo graduale. Proprio in riferimento alla modalità di retribuzione, occorre ripercorrere alcuni passaggi avvenuti nel tempo. Gli articoli 11 e 13 della legge istitutiva n. 25/1955, sancivano il diritto dell’apprendista alla retribuzione in base ai contratti collettivi applicati, in maniera graduale anche in rapporto all’anzianità di servizio. Il Decreto legislativo 276/2003, in merito, aveva inserito la formula del sottoinquadramento prevedendo, all’articolo 53, che la retribuzione dell’apprendista venisse stabilita durante tutto il periodo, sulla base della categoria di inquadramento finale e comunque non fosse inferiore per più di due livelli sottostanti la qualifica da conseguire. Questa nuova espressione fornita dalla riforma Biagi non aveva però abrogato la formula precedente ma solamente stabilito dei limiti al di sotto dei quali non fosse possibile scendere. Nella Finanziaria 2010, legge 191 23 dicembre 2009  l’argomento fu ancora una volta oggetto di modifica e, attraverso l’inserimento del nuovo comma 1bis all’articolo 53 del decreto Biagi, fu sancito che i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, potevano stabilire che la retribuzione degli apprendisti potesse essere definita in percentuale, da calcolarsi sulla retribuzione prevista per i lavoratori addetti alle stesse mansioni cui è destinato il conseguimento del livello finale del contratto, in un graduale rapporto all’anzianità di servizio. il Ministero del Lavoro, dopo essersi espresso in senso negativo nel 2007, con la circolare n. 25 del 10/11/2008 aveva chiarito che quanto previsto dalla riforma Biagi mirava soprattutto a regolamentare l’inquadramento degli apprendisti più che il loro profilo retributivo, senza che i due aspetti si intendessero necessariamente collegati. Un segnale positivo quindi verso la possibile realizzazione del cumulo, ponendo in relazione percentualizzazione e sottoinquadramento utilizzando quest’ultimo “sia come tetto o livello finale, sia come soglia o livello iniziale della progressione retributiva”;

 

TUTOR APPRENDISTATO: TUTTO RESTA INVARIATO

  • Nulla cambia in riferimento alla necessità della presenza di un tutor o di un referente aziendale, che rimane un problema frequente nelle piccole aziende. A tal proposito è utile far presente ad esempio che nei siti di alcune Regioni si può accedere per l’attivazione della Formazione on line per i tutor Aziendali. La Regione Lazio, ad esempio, mette a disposizione una Piattaforma e-learning per formare i Tutor aziendali che devono supportare i giovani apprendisti nel corso della loro esperienza professionale. L’obiettivo del corso di formazione, della durata di 16 ore ed a costo zero per le imprese, è quello di far comprendere, attraverso lo studio della normativa sull’Apprendistato e l’analisi della professione, i contenuti del contratto, il ruolo della formazione per gli apprendisti, il ruolo e le responsabilità del Tutor aziendale.

 

FORMAZIONE APPRENDISTATO: REGIONI IN PRIMA LINEA

  • Con il concorso delle regioni, viene concessa la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici;
  • possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;
  • registrazione della formazione effettuata e delle competenze acquisite nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato svolta durante l’arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate. Alla mancanza dell’offerta formativa pubblica prevista al comma 4 dell’articolo 3, vengono incontro le regolazioni contrattuali vigenti.

 

Nuovo vigore dunque alla formazione disciplinata dalla contrattazione collettiva quando manchi l’intervento dei regolamenti regionali.

Tale mancanza non impedirà, infatti, l’utilizzo dell’apprendistato professionalizzante.
I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove é sita la sede legale accentrando altresì le relative comunicazioni previste per il centro per l’impiego.

 

CONTRATTI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: DISPOSIZIONI PER STANDARD FORMATIVI

Il nuovo T.U stabilisce che entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione, della Università e della ricerca, previa intesa con le Regioni e le province autonome, definisce, nel rispetto delle competenze delle Regioni e province autonome e di quanto stabilito nell’intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione.

Gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale.

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene istituito da un apposito organismo tecnico (di cui fanno parte il Ministero dell’istruzione, della Università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni), il repertorio delle professioni. Tale nuovo strumento è predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro ed istruito in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010. Nelle more della definizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti.

 

CONTRATTO DI APPRENDISTATO MALATTIA

  • Possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi. Si presume che nella locuzione “sospensione involontaria del rapporto” debba essere ricompreso anche il periodo di congedo obbligatorio non espressamente richiamato;
  • possibilità di forme e modalità diverse per la conferma in servizio al termine del percorso formativo al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato sempre nei limiti del numero massimo assumibile da ciascun datore di lavoro.

 

RECESSO DAL CONTRATTO

  • Come già espresso, questa tipologia contrattuale formativa, seppure definita a tempo indeterminato, consente la possibilità di recesso al termine del periodo di apprendistato da ambedue le parti con obbligo di preavviso. Vige comunque il divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, il che è prettamente conforme alla natura di contratto a tempo indeterminato.
  • possibilità per le parti di recedere dal contratto, al termine del periodo di formazione dandone il dovuto preavviso; ecco che si rinviene in questo particolare, la caratteristica che denota il classico contratto a tempo determinato. C’e da notare a tal proposito che il Decreto legislativo 167/2011 all’articolo 2, comma 1, lettera m) così si esprime: “possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.” Tale statuizione lascia un po’ perplessi ed è degna di una più approfondita riflessione e di un’attenta valutazione dei tempi in sede di fine rapporto.

 

Regime sanzionatorio del contratto di apprendistato

Il comma 1 dell’articolo 7 del nuovo T.U dispone che quando la formazione, di cui si ricorda è responsabile il datore di lavoro, non sia stata impartita a dovere, è previsto il pagamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. La previsione sanzionatoria prevista per la mancata erogazione della formazione per gli apprendisti, è del tutto simile a quanto previsto dall’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 276/2003 (così come modificata dal Decreto Legislativo n. 251/2004) e ora abrogato. La circolare Ministeriale del 11 novembre u.s. chiarisce che il legislatore stabilisce una duplice requisito ai fini della sanzionabilità:

  • esclusiva responsabilità del datore di lavoro;
  • il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.

La stessa circolare distingue le sanzioni a seconda i diversi tipi di apprendistato.

  • apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: il datore di lavoro è sanzionato qualora non consenta al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all’azienda previsti dalla regolamentazione regionale e non effettui la parte di formazione interna eventualmente prevista dalla regione stessa
  • apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: il datore di lavoro è sanzionato qualora non consenta al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all’azienda finalizzati alla acquisizione di competenze di base e trasversali e/o non metta in atto la formazione interna che, secondo il Testo unico, è “svolta sotto la responsabilità della azienda”
  • apprendistato di alta formazione e di apprendistato di ricerca: la sanzione scatta se il datore di lavoro non consente al lavoratore di seguire i percorsi formativi anche esterni all’azienda previsti dalla regolamentazione regionale.
 
NOTA DELLA REDAZIONE: Al contratto di apprendistato avevamo dedicato un altro articolo molto interessante. Il presente scritto deve essere letto come una integrazione a quell’articolo. 
Testo Unico Apprendistato: le novità introdotte