Uno degli effetti più pubblicizzati del Jobs Act è stata l’abolizione del contratto a progetto. Come noto non è più possibile stipularlo dal primo gennaio 2016. Questa regola generale prevede però delle eccezioni: si tratti di contratti in deroga proprio perché, in questi casi limitati, è ancora possibile assumere con contratti parasubordinati.  

I presupposti sono tassativamente indicati e si riferiscono alla natura della collaborazione, a specifiche previsioni nei contratti collettivi nazionali o a particolari classi di lavoratori autonomi.

Jobs Act: abolizione contratti a progetto e lotta alle false partite IVA

Il Jobs Act ha inteso regolare la normativa del lavoro per evitare situazioni ambigue.

Dal primo gennaio 2016, ogni volta che un collaboratore è tenuto a rispettare precisi orari di lavoro e a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dal committente e in tutti i casi in cui la prestazione risulti essere continuativa ed esclusivamente personale, deve essere assunto con un contratto subordinato.

Contratto a progetto 2016: quando è ancora valido

Schematizzando quindi, si presuppone una collaborazione lavorativa dipendente quando ricorrono queste tre condizioni:

  • etero-organizzazione: ovvero le modalità di lavoro sono organizzate dal committente per quanto conerne orari e luoghi di lavoro;
  • collaborazione continuativa: che quindi deve “ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità”;
  • prestazione esclusivamente personale, il che significa svolta personalmente dal titolare del rapporto, senza l’aiuto di soggetti terzi.

Questi controlli si rilevano utili anche per l’emersione delle false partite IVA.

Contratti a progetto 2016: eccezioni in deroga

Quando è possibile stipulare un contratto a progetto ancora nel 2016 in deroga ai divieti del Jobs Act? L’articolo 2 del decreto legislativo Jobs Act elenca i seguenti casi:

  • collaborazioni per cui gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale prevedono discipline specifiche per il trattamento economico e normativo, in relazione alle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore;
  • collaborazioni rese nell’esercizio di professioni intellettuali che richiedono l’iscrizione in appositi albi professionali;
  • attività eseguite dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • collaborazioni prestate a scopi istituzionali a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti ufficialmente dal CONI.

Bisogna aggiungere a questo elenco anche i rapporti di collaborazione dei produttori e intermediari assicurativi, come precisato dal ministero del Lavoro con interpello 5/2016, in risposta a specifico quesito posto dall’ANIA, l’associazione nazionale imprese assicuratrici.

Sono inoltre ancora possibili le collaborazioni “che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”.