Con la circolare numero 40 del 23 febbraio 2016 l’INPS precisa che il congedo parentale su base oraria non potrà essere fruito dal personale del Comparto Difesa e dai Vigili del Fuoco.   L’INPS ricorda che il congedo parentale su base oraria, previsto dal Jobs Act, è fruibile sia dai lavoratori del settore privato che da quelli del pubblico inpiego iscritti a Fondi esclusivi dell’AGO, della Gestione dipendenti pubblici, ferme restando le disposizioni specifiche previste dai rispettivi quadri normativi di riferimento.

[tweet_box design=”box_09″ float=”none”]Congedo parentale a ore: no per le forze armate e per i vigili del fuoco.[/tweet_box] Il congedo parentale su base oraria è pari alla metà dell’orario medio giornaliero ma la novità non si applica al personale del comparto sicurezza e difesa e ai vigili del fuoco per espressa previsione legislativa. Nella circolare si legge che “Le disposizioni contenute nel comma 1-ter del d. lgs. 151/2001 non si applicano, per espressa previsione legislativa al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.”.   Dalla disciplina del congedo parentale su base oraria sono quindi esclusi:

  • il personale delle Forze armate,
  • dell’Arma dei carabinieri,
  • del Corpo della guardia di finanza,
  • il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria)
  • il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.