Il congedo parentale è il permesso che spetta a ciascun genitore di astenersi dal lavoro fino ad un massimo di 6 mesi durante i primi 12 anni di vita del bambino. Con Jobs Act il congedo parentale può essere usufruito oltre che a giorni o a mesi anche in modalità oraria. La fruizione del congedo parentale ad ore, prevede che i genitori lavoratori dipendenti possano fruire del congedo a ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel quale ha avuto inizio il congedo stesso.

Quali permessi non sono cumulabili con il congedo parentale ad ore?

Il lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore non può usufruire nella stessa giornata di un ulteriore permesso per congedo parentale ad ore per altro figlio, né può usufruire nella stessa giornata di riposi orari per allattamento anche se richiesti per bambini differenti. Il congedo parentale ad ore, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche se richiesti per bambini differenti, è quanto chiarito dall’Inps con il messaggio 6704/2015 sul congedo parentale. Il messaggio ha precisato alcuni aspetti della gestione del congedo parentale previsto dall’articolo 32 del Dlgs 151/2001, in contemporaneità con la fruizione di altri permessi. l’Inps, chiarisce che la non cumulabilità del congedo ad ore con altri permessi retributivi, risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una parziale prestazione lavorativa. [tweet_box design=”box_09″ float=”none”]L’Inps precisa alcuni aspetti sulla cumulabilità del congedo parentale[/tweet_box]

Quali permessi sono cumulabili con il congedo parentale ad ore?

Sono invece cumulabili con la fruizione del congedo parentale su base oraria i permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.

U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, per l’assistenza ai familiari, anche minori o per sé stessi, in caso di disabilità, quando fruiti in modalità oraria.

Come fare la domanda per usufruire del congedo parentale ad ore?

La domanda per avere diritto al congedo parentale in modalità oraria deve essere presentata all’Inps e al datore di lavoro. L’istanza da inviata online all’Inps per singolo mese, è diversa da quella usata per comunicare i congedi a giorno o a mese. Per questo motivo, se in un determinato periodo il genitore lavoratore dipendente intende usufruire del congedo parentale sia in modalità giornaliera e/o mensile che in modalità oraria, dovrà usare le due diverse tipologie procedure di invio online dal sito dell’Inps. Leggi anche: Congedo parentale su base oraria: no per le forze armate Pensioni: congedo parentale cumulabile con il riscatto della laurea Congedo parentale a ore: quando è permesso il cumulo?