Indennità di congedo parentale per i co co pro e tutti gli iscritti alla gestione separata Inps oggetto di chiarimenti con la circolare n. 77/2013.

 Circolare n. 77/2013 Inps

 Nella maxi circolare n. 77 del 13 maggio scorso, l’Istituto nazionale di previdenza sociale ricostruisce l’evoluzione delle tutela previste per gli iscritti alla gestione separata Inps e quindi per l’erogazione delle prestazioni di malattia e di congedo parentale ( si veda il nostro articoloGestione separata Inps, tutto sull’indennità di malattia).

Congedo parentale co co pro

 L’Inps precisa che anche per i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps è stato esteso il riconoscimento del diritto al trattamento economico per congedo parentale, limitatamente a un periodo di tre mesi da fruire entro il primo anno di vita del bambino.

L’indennità di congedo parentale, precisa l’Inps nella sua circolare, è riconosciuta quindi in favore dei soggetti aventi titolo al congedo di maternità, e quindi delle lavoratrici/lavoratori in favore delle quali risultano attribuite, nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile a titolo di congedo di maternità, almeno 3 mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata, con l’aliquota contributiva piena, che allo stato attuale si aggira sul 27,72%.

 Indennità congedo parentale co co pro, i requisiti 

Per vedersi riconosciuto il diritto all’indennità per congedo parentale è richiesta  la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso di svolgimento al momento  in cui si fruisce del  congedo, nonché l’effettiva astensione dall’attività lavorativa. Il trattamento  economico che spetta per il periodo di congedo parentale per gli iscritti alla gestione separata spetta limitatamente a un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. L’indennità spettante è pari al 30% del reddito preso a riferimento per l’erogazione dell’indennità di maternità. Il diritto ai periodi di congedo poi, in caso di parto – o adozione/affidamento – plurimi, è riconoscibile per ogni bambino, nel rispetto del limite temporale previsto per tale categoria  di lavoratori, in relazione all’età (fino a 3 mesi per ciascun figlio, entro il primo anno di vita o dall’ingresso in famiglia).

La domanda telematica 

Da ultimo nella sua circolare, l’Inps precisa che i soggetti che intendono richiedere il riconoscimento dell’indennità di congedo parentale, devono presentare apposita domanda contenente gli elementi utili alla corresponsione della relativa indennità, sempre in modalità telematica.