A quanti è capitato di essere coinvolti in un sinistro stradale o per beghe condominiali si è ritrovato di fronte ad un giudice? Si sa, la giustizia italiana vanta il primato della lentezza in Europea e cause anche minori possono protrarsi anni e anni, con un dispendio di energie e di costi economici notevoli. Dal 22 marzo, sull’Rc auto e sulle controversie in materia condominiale è partita la mediazione civile obbligatoria. Una soluzione di grande efficacia per alcuni, un limite e condizionamento all’accesso alla giustizia per altri, in primis gli avvocati che scioperano in questi giorni.

La mediazione è un istituto giuridico che fin dai suoi esordi, esattamente un anno fa, ha causato dibattiti e polemiche. Nonostante ciò, la mediazione è diventata obbligatoria anche per quelle controversie che riguardano gli incidenti stradali e le liti condominiali.

 

La mediazione civile obbligatoria

La mediazione obbligatoria nasce con il decreto legislativo del 4 marzo 2010 e ha previsto già da marzo scorso, l’obbligatorietà della mediazione in materie precise come le cause sui diritti  reali, vedi distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Mentre per le controversie in tema di Rc auto e condomini, la mediazione obbligatoria è slittata di un anno e parte da ora o meglio è partita dal 22 marzo. Mentre gli avvocati scioperano e condannano la mediazione civile, a fornire i numeri in via ufficiale dal ministero di Grazia e giustizia che indicano un proliferarsi di cause riguardanti Rc auto e liti condominiali soprattutto al Sud Italia, con prospettive di incremento significativo. Si aggirano sui 15mila casi all’anno infatti quelli riguardanti le materie del condominio e del risarcimento danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti.

 

La procedura

La procedura prevede in primo luogo il deposito di un’istanza presso un ente certificato, come la Camera di commercio, Ordini professionali o enti privati riconosciuti dal ministero della Giustizia e il mediatore avrà quindici giorni di tempo per la convocazione delle parti. Gli interessati hanno piena libertà di scegliere l’organismo mediatore, ma se vi sia una pluralità di domande, la mediazione dovrà svolgersi innanzi all’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.
Se poi la controparte dovesse rifiutare la convocazione, ha il dovere di esporre al giudice in tribunale le motivazioni del suo diniego. Se questi dovesse risultare infondato, si incorre in sanzioni precise. Il giudice infatti condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, a  versare all’entrata del bilancio dello Stato, una somma di importo pari al contributo unificato dovuto per l’instaurazione del giudizio. Si precisa inoltre che in riferimento al contributo unificato pagato per attivare un causa, il cui ammontare è indetraibile, le parti obbligate alla mediazione, in una causa su sinistri stradali o condominiali, hanno la facoltà di detrarre dalla dichiarazione dei redditi, a titolo di credito d’imposta, le indennità corrisposte all’organismo di mediazione fino ad un massimo di 250 euro in caso di insuccesso e di 500 euro in caso di successo per ogni mediazione svolta. La trattativa per arrivare ad un accordo dura 4 mesi. Se questo viene raggiunto, sarà omologato da parte del giudice, conferendogli esecutività. Altrimenti, se non si raggiunge un accordo, il mediatore   ha anche la facoltà di avanzare una proposta di risoluzione della lite, rimettendo però alle parti la scelta di accettarla, altrimenti il processo vero e proprio può cominciare.

 

Attenzione alle tariffe dei mediatori

Già il decreto ministeriale n. 145 del 2011, aveva introdotto un tetto massimo alle indennità per lo svolgimento degli incontri di mediazione nei settori in cui la mediazione  è obbligatoria.

Si consiglia pertanto di valutare sempre il contenuto di questo decreto, onde evitare  possibili abusi da parte degli organismi di mediazioni per le loro tariffe.

 

Quali sono le cause condominiali?

Volendo porre l’attenzione su alcuni aspetti, si nota come il Dlgs 28/2010 che ha introdotto già per lo scorso anno la mediazione obbligatoria per alcune materie, e da ora anche per l’Rc auto e le liti condominiali, in verità non dà, proprio in riferimento a queste ultime, un elenco preciso e tassativo di cause condominiali, con la conseguenza che possono essere soggette alla mediazione obbligatoria dalle liti in cui è parte il condominio in senso lato, alle cause sulle modalità di utilizzo dei servizi comuni, come il parcheggio condominiale o il riscaldamento. A tal proposito, l’Anaci, associazione di amministratori condominiali, ha sancito che  l’obbligo della mediazione civile, deve riguardare cause interne al condominio in relazione alle norme dettate dal Codice civile, dagli articoli da 1117 a 1139.

 

Detrattori e sostenitori della mediazione

Indicato così a  linee generali l’istituto della mediazione civile, si segnalano, da ultimo, le reazioni all’introduzione di un meccanismo giuridico che ha come scopo principale quello di deflazionare il ricorso all’autorità giudiziaria per risolvere liti condominiali e/o controversie in materia di Rc auto. Da una parte, in rappresentanza dei mediatori, si segnala la posizione di Giuseppe Grechi, Presidente della Corte d’appello di Milano, nonché membro del Cda di Adr center, organismo di mediazione, che sottolinea l’ottimismo dei mediatori che guardano con benevolenza al futuro, dove, prospettano, un’estensione dell’applicazione della mediazione obbligatoria anche ad altri settori. Posizione contraria è quella degli avvocati, accusatori convinti di un istituto che tanto semplice non è e che non risolverà certamente il problema della giustizia lumaca. Mediazione sì, ma non obbligatoria. Il Consiglio nazionale forense ha sottolineato come “gli avvocati sono pronti e disponibili a sviluppare e diffondere, in tutte le sedi possibili, anche nelle Scuole Forensi degli Ordini, la mediazione facoltativa e la conciliazione quali rimedi alternativi al processo ed alla sentenza, con un approccio tecnico e culturale indispensabile che non può passare attraverso l’imposizione legislativa”, ma ben lontana è l’idea di affidare materie importanti, su cui si basa una grande parte dei ricavi dei legali, come le controversie sulla responsabilità derivante dalla circolazione su strada e le liti condominiali, ai mediatori in via obbligatoria.

Vedremo come si evolverà, sempre che ci saranno evoluzioni in tal senso, la situazione.

 

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