Commissioni bancarie: abolite se scoperto non supera 500 euro
Un decreto del CICR conferma quanto deciso a suo tempo dal Governo Monti che sulle commissioni bancarie ha fatto un passo indietro per accontentare l'ABI e ottenere il plauso del suo Presidente MussariPER APPROFONDIRE: affidamenti bancari affidamento bancario commissione articolo 117 bis Testo unico bancario commissione di istruttoria veloce commissione di istruttoria veloce quando non è dovuta commissione onnicomprensiva commissioni bancarie commissioni bancarie governo Monti commissioni bancarie quando si applicano scoperto conto corrente scoperto di conto commissione ![]() Commissioni bancarie su scoperto di conto corrente e affidamenti bancari sono l’oggetto del decreto del CICR che attua le novità introdotte dal Governo Monti.
Varato il 30 giugno scorso un decreto di urgenza del Cicr, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, che dà attuazione alle nuove regole sulla remunerazione degli affidamenti e scoperti delle commissioni bancarie. Il decreto in questione è l’ultimo tassello di una questione molto delicata che ha riguardato le commissioni bancarie da applicarsi su aperture di credito e sconfinamenti di conti correnti e carte di credito.
Articolo 117 bis Testo unico bancarioLe nuove regole sono quelle contenute nell’articolo 117 bis del TUB, il Testo Unico in materia bancaria, che attribuisce al Cicr, il potere di adottare disposizioni applicative della norma. L’articolo 117-bis del TUB infatti, introdotto dal decreto salva Italia, disciplina la “remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito”, prevedendo che “spetta al CICR adottare disposizioni applicative delle commissioni su sconfinamenti e apertura di conti correnti.
Affidamento bancario: commissioneQueste disposizioni sono arrivate il 30 giugno scorso con un decreto in cui si definiscono gli oneri da applicare alle linee di credito e agli sconfinamenti. In particolare si prevede affidamento bancario, concesso per mezzo di un contratto di apertura di credito, può comportare come unici oneri a carico del cliente: - una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento e non può superare lo 0,5% a trimestre, della somma messa a disposizione del cliente; - un tasso di interesse.
Commissione onnicomprensivaProprio per ciò che riguarda la commissione onnicomprensiva, essendoci questa non possono prevedersi ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi, né all’utilizzo degli stesso, inclusa la commissione per l’istruttoria veloce. La commissione onnicomprensiva, che sostituisce la commissione massimo scoperto si applica sull’intera somma messa a disposizione dal cliente in base al contratto e per il periodo in cui la stessa somma è messa a disposizione. Inoltra la commissione onnicomprensiva viene addebitata al cliente secondo quanto previsto dal contratto e se addebitata in anticipo, in caso di estinzione anticipata del rapporto, viene restituita la parte eccedente.
Scoperto di conto: commissionePer ciò che riguarda invece gli scoperti bancari o sconfinamenti, nel decreto del Cicr si legge che possono essere applicati al cliente come unici oneri: - una commissione di istruttoria veloce; - un tasso di interesse sull’ammontare e per la durata dello sconfinamento.
Commissione di istruttoria velocePer ciò che riguarda la commissione di istruttoria veloce questa deve essere determinata per ogni contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Possono applicarsi commissioni di istruttoria veloce con importi diversi a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di cliente. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori invece, possono applicarsi, nello stesso contratto, commissioni differenziare a seconda dell’importo dello sconfinamento, se questo superi i 5mila euro. Inoltre si chiarisce che tale commissioni di istruttoria veloce è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.
Commissione di istruttoria veloce: quando non è dovutaIl decreto del Cicr elenca inoltre anche i casi in cui la commissione di istruttoria veloce non è dovuta, ossia quando: - nei rapporti con i consumatori, ricorrono entrambe i presupposti: ü per gli scoperti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo, è inferiore o pari a 500 euro, mentre per gli utilizzi extrafido, l’ammontare complessivo di questi ultimi, è inferiore o pari a 500 euro; - lo scoperto bancario non ha durata superiore a 7 gg consecutivi; - lo scoperto ha avuto luogo per effettuate un pagamento a favore dell’intermediario; - lo scoperto o sconfinamento bancario non ha avuto luogo perché l’intermediario non vi ha acconsentito.
Commissione bancarie: quando si applicanoDa ultimo, il decreto del CICR si conclude affermando che le sue disposizioni sono già entrate in vigore il 1° luglio scorso e, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, i contratti in corso al 1 luglio 2012, sono adeguati entro il 1 ottobre 2012 con l’introduzione di clausole conformi all’articolo 117 bis del Tub e al presente decreto.
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5 luglio 2012, ore 15:12
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