Dopo il decreto attuativo 81 del 2015 è tornato in auge il Contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Tale decreto, infatti, ha reso il contratto a progetto non più stipulabile a partire dal 25 giugno 2015. I co.co.pro già in essere possono rimanere in vigore fino alla loro scadenza naturale ma comunque entro il limite del 31 dicembre 2015. Cosa è cambiato, quindi, dallo scorso 25 giugno nelle collaborazioni coordinate e continuative? Da tale data sono stati vietati dalla legge i co.co.

pro, i contratti di lavoro autonomo non sono più soggetti alla legge Fornero ma possono essere stipulati co.co.co non a carattere subordinato. A partire al 25 giugno 2015, quindi i committenti possono stipulare co.co.co. ma non a progetto. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono una via di mezzo tra il lavoro autonomo e quello subordinato in cui il collaboratore lavora in autonomia e senza vincoli di subordinazione in rapporto continuativo. Sono state, però, previste delle limitazioni e dei vincoli per evitare che dietro questo tipo di contratti possa nascondersi il vincolo della subordinazione: il committente deve rispettare i vincoli in riferimento a tempi e luoghi di lavoro. Tutti i co.co.pro. che il 31 dicembre 2015 saranno ancora in essere dovranno essere trasformati in contratti a tempo indeterminato potendo usufruire del beneficio fiscale della sanatoria (ben diverso da quello offerto alle aziende con lo sgravio contributivo i 3 anni per tutte le nuove assunzioni). Il committente, previo accordo sottoscritto con il collaboratore in cui quest’ultimo rinuncia a qualsiasi pretesa sul precedente rapporto di lavoro, assumerà a tempo indeterminato il collaboratore con il vincolo di non poterlo licenziare prima di 12 mesi (se non per giusta causa o per giustificato motivo).  

Le 4 deroghe al co.co.pro

Dal 1 gennaio 2016 i contratti di collaborazione di tipo parasubordinato e quelli a partita Iva saranno considerati lavoro subordinato.

Fanno eccezione 4 deroghe che fanno in modo che non si applichi la presunzione di lavoro subordinato e sono

  • Collaborazioni realizzate sulla base di accordi collettivi nazionali per esigenze produttive ed organizzative di specifici settori
  • Collaborazioni prestate in professioni intellettuali
  • Attività prestate dai componenti di organi di amministrazione e controllo delle società
  • Prestazioni per associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni.

  Quando si applica la presunzione di subordinazione? La subordinazione viene riconosciuta in presenza di 3 parametri ben definiti:

  • se il lavoratore non ha collaboratori e non può quindi farsi sostituire
  • quando l’attività di collaborazione dura nel tempo e non è riferita a singoli lavori da portare a termine
  • se le modalità di esecuzione della prestazione sono definite dal committente (tempi e luoghi di lavoro) e quando di fatto il collaboratore opera negli uffici dell’azienda con orari prestabiliti.</li