Chiusura partita IVA d’ufficio con delle sanzioni per la ditta individuale che non ha presentato la comunicazione di cessazione attività, da versare con il mod. F24  e un nuovo codice tributo.

 Chiusura partita IVA d’ufficio

 E’ il titolare della partita IVA che deve attivarsi per la chiusura della ditta individuale oppure può muoversi direttamente l’Agenzia delle entrate per la chiusura d’ufficio. Nel primo caso, la chiusura partita IVA da parte del titolare la scadenza entro cui attivarsi è fissata per legge entro 30 giorni dall’evento che ha causato la cessazione dell’attività individuale.

 La chiusura partita IVA d’ufficio da parte dell’agenzia delle entrate è  effettuata quando la stessa, tenuta a individuare, in base ai dati in possesso dell’Anagrafe tributaria, i contribuenti che hanno cessato l’attività senza comunicarlo tramite l’apposita dichiarazione, provvede direttamente ed eleva la sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessata attività.

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Sanzioni chiusura partita IVA d’ufficio

 L’agenzia invierà poi un invito al pagamento della sanzione, ridotta ad un terzo (172 euro). Spetta poi al contribuente che rileva eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, fornire i chiarimenti necessari alla stessa Amministrazione finanziaria, entro trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. A quei contribuenti che invece non forniscono motivazioni valide l’Agenzia procede d’ufficio alla chiusura ella partita Iva ed all’iscrizione a ruolo della sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività (da 516 a 2.065 euro).

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Sanzione chiusura partita IVA d’ufficio: il codice tributo

 Proprio per il versamento della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessata attività, l’agenzia delle entrate con la risoluzione n.

35/E del 3 aprile 2014 ha istituito  un nuovo codice tributo. Il nuovo codice è: “8120 – “Sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività a seguito della comunicazione di cui all’art. 35, c. 15-quinquies del d.P.R. n. 633/1972” e va indicato nel modello F24 allegato alla comunicazione di cessazione d’ufficio della partita Iva.