Cassa integrazione in deroga (CIG in deroga). Tutto quello che occorre sapere

Cassa integrazione in deroga, anche conosciuta come CIG in  deroga. Cos’è e chi può beneficiarne. Tutto quello che occorre sapere.

Considerato il momento sociale-economico molto difficile, siamo continuamente alle prese con parole come cassa integrazione, ammortizzatori sociali, ecc. Tra queste particolare attenzione viene data alla cassa integrazione in deroga, anche conosciuta per brevità, CIG in deroga.

Cassa integrazione in deroga: cos’è e a chi spetta

La CIG in deroga è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni.

Per questo detta in deroga. Spetta in particolare a tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti, lavoratori con contratto di somministrazione e lavoranti a domicilio, dipendenti di aziende che operino in determinati settori produttivi o specifiche aree regionali, individuate in specifici accordi governativi che vivono in un momento di difficoltà economica.

Domanda cassa integrazione in deroga

A presentare la domanda di accesso alla CIG in deroga è il datore di lavoro che, entro 20 giorni dalla sospensione dell’attività, corredata dal verbale di accordo sindacale e dall’elenco dei lavoratori interessati, deve inviarla alla Regione competente che è l’ente accreditato a concedere la cassa integrazione in deroga.

 I requisiti chiesti ai lavoratori

 E’ bene precisare che, per poter accedere alla cassa integrazione in deroga,  i lavoratori devono possedere precisi requisiti come:

  • avere un’anzianità lavorativa, presso la ditta richiedente il trattamento, di almeno 90 giorni alla data della richiesta. Nel computo sono comprese anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata a condizione che:
    • non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni;
    • il lavoratore operi in regime di monocommittenza;
    • il reddito conseguito sia superiore a € 5.000 (anche se relativo a più di un anno solare).
  • aver reso, presso il Centro per l’impiego, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
    In caso di rifiuto il lavoratore perde il diritto alla prestazione.
A poter beneficiare della cassa integrazione in deroga sono le imprese artigiane non rientranti nella normativa sulla CIGS imprese industriali fino a 15 dipendenti, imprese industriali con più di 15 dipendenti che non possono o non possono più (perché esaurite o perché superati i 36 mesi nel quinquennio) utilizzare le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, aziende che pur utilizzando la Cigo o la CIGS hanno la necessità di sospendere i lavoratori apprendisti.

CIG in deroga: quando e quanto spetta

La cassa integrazione in deroga spetta dopo aver esaurito gli interventi ordinari (indennità di disoccupazione per lavoratori sospesi) previsti in caso di sospensione del rapporto di lavoro in presenza dell’intervento integrativo degli enti bilaterali, per accesso diretto ai trattamenti in deroga, laddove non vi sia intervento degli Enti Bilaterali. Per l’accesso alla CIG in deroga spetta un’indennità pari all’80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero e il limite dell’orario.