Il mancato pagamento, o il pagamento in ritardo, delle cartelle Equitalia innesca gli interessi, a volte anche molto alti: quando possono essere considerati usura? A volta avere a che fare con Equitalia fa nascere un senso di impotenza contro le ingiustizie: ma rassegnarsi non è la via, quando si è dalla parte della ragione. Il 6 luglio scorso la commissione tributaria provinciale di Salerno, sezione VIII, con la sentenza 3353, ha accolto l’istanza di un contribuente che aveva denunciato il reato di usura presentando i documenti con i calcoli degli interessi.

Il ricorso è stato accolto: non solo Equitalia dovrà sostenere le spese del processo ma gli atti saranno trasmessi alla procura della Repubblica di Salerno. Nel caso di specie il debito ammontava a circa 1.200 euro ma Equitalia, oltre all’importo dovuto, pretendeva interessi pari a quasi 900 euro. Una sproporzione evidente che non è sfuggita neppure ai giudici.

Pagamento cartelle Equitalia in ritardo: il calcolo degli interessi

Ma cosa dice la legge riguardo agli interessi sui pagamenti Equitalia effettuati in ritardo? Secondo l’articolo 30 del dpr 602/1973 ancora in vigore, sulle somme iscritte a ruolo insolute al termine di pagamento, si applicano gli interessi di mora al tasso stabilito con cadenza annuale dal decreto del ministero delle finanze, rapportati alla media dei tassi bancari attivi. L’applicazione degli interessi sulle somme dovute si applicano dalla data della notifica fino a quella del pagamento. Negli ultimi anni gli interessi, pur restando elevati, hanno subito una riduzione. Inoltre l’articolo 7 del dl 70/2011 ha stabilito che non possono più essere calcolati interessi sulle somme pretese dal fisco a titolo di sanzioni e interessi, ma solo sull’importo dovuto a titolo d’imposta.