Nonostante le numerose bufale che si sono diffuse in maniera virale nel web, esiste davvero un bonus matrimonio ed è erogato dall’INPS a tutti gli sposi in possesso dei requisiti richiesti. Il bonus sposi consiste in un’agevolazione concessa dall’INPS in occasione delle nozze presentando apposita domanda. L’agevolazione che spetta agli sposi viene riconosciuta, però, soltanto ai coniugi in possesso dei requisiti richiesti dall’istituto di previdenza. Vediamo nel dettaglio quali sono, a quanto ammonta l’agevolazione e come e dove presentare domanda.

 

Bonus matrimonio INPS

L’unico bonus riconosciuto ai novelli sposi, è bene sottolinearlo, è quello che eroga l’INPS in occasione delle nozze e si chiama Assegno congedo matrimoniale. A richiederlo posso essere tutte le neofamiglie e rientra tra le agevolazioni riconosciute anche per il 2016. L’assegno congedo matrimoniale dell’INPS è una agevolazione riconosciuta in occasione del congedo straordinario per matrimonio della durata di 8 giorni che possono essere fruiti nei 30 giorni successivi alle nozze. La misura spetta a entrambi i coniugi ma solo per chi è in possesso dei requisiti necessari e solo per alcune categorie di lavoratori. Nelle prossime pagine illustreremo quali sono i requisiti necessari per accedere all’agevolazione per gli sposi dell’INPS , come presentare domanda.  

Assegno matrimoniale: a chi spetta?

Il bonus matrimonio dell’INPS spetta a determinate categorie di lavoratori quali:

  • operai
  • apprendisti
  • lavoratori a domicilio
  • marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali
  • artigiani
  • lavoratori di cooperative.

  Per poter fruire dell’assegno congedo matrimonio dell’Inps tali lavoratori devo possedere i seguenti requisiti:

  • il matrimonio deve essere civile o concordatario (per il matrimonio soltanto religioso l’assegno non può essere erogato)
  • il contratto di lavoro deve essere stipulato da almeno una settimana o stanno già fruendo del congedo straordinario ma sono assenti dal lavoro da meno di 30 giorni dalla data delle nozze.

Non sono soltanto i lavoratori a poter fruire dell’assegno di congedo matrimoniale ma anche:

  • disoccupati se sono in grado di dimostrare di aver lavorato almeno 15 giorni nei 90 giorni che hanno preceduto il matrimonio
  • chi risulta assente dal lavoro per malattia, sospensione lavoro o comunque per giustificato motivo.

L’assegno può essere fruito anche in seconde nozze ma soltanto da chi risulta essere vedovo o legalmente divorziato.

 

Assegno matrimoniale: a quanto ammonta?

A quanto ammonta l’assegno matrimoniale dell’INPS? L’importo varia in base alla categoria per cui si lavora:

  • Per operai e apprendisti l’importo è pari a quello di 7 giorni lavorativi
  • Per i lavoratori a domicili l’importo è pari a 7 giorni di retribuzione media
  • Per i lavoratori marittimi l’importo è pari a 8 giornate di retribuzione media giornaliera
  • Per i lavoratori part time verticale spetta soltanto nei giorni di retribuzione che coincidono con quelli che avrebbero dovuto effettivamente lavorare
  • Per tutti i lavoratori dall’importo deve essere sottratta la quota a carico del lavoratore che è pari al 5,54%.

 

Assegno matrimoniale e cumulabilità

L’agevolazione concessa dall’INPS per le nozze è cumulabile con l’Infortunio sul lavoro INAIL e la relativa retribuzione spettante. Non è invece cumulabile con:

  • Cig ordinaria
  • CIGS
  • Malattia
  • Disoccupazione NASPI o ASPI
  • Assegno di maternità

Perché queste indennità sono percepite dal lavoratore in sostituzione della retribuzione. In questi casi viene corrisposto l’assegno matrimoniale poiché più favorevole al lavoratore. L’assegno matrimoniale viene erogato direttamente dal datore di lavoro, soltanto per disoccupati e richiamati alle armi è pagato direttamente dall’INPS tramite bonifico.  

Bonus matrimonio: domanda e documenti

A seconda della categoria di lavoro di appartenenza la domanda per l’assegno matrimoniale va presentata i maniera differente. Per quel che riguarda i lavoratori occupati essi devono presentare la domanda direttamente presso il proprio datore di lavoro entro 60 giorni dalla celebrazione della nozze.

Alla domanda il lavoratore deve allegare

  • il certificato di matrimonio

oppure

  • lo stato di famiglia aggiornato con i dati del matrimonio

oppure

  • autocertificazione sostitutiva autenticata dall’Autorità religiosa che ha celebrato il matrimonio

  Per i lavoratori disoccupati o per i richiamati alle armi la domanda va presentata all’INPS entro 1 mese dal matrimonio, attraverso i seguenti canali:

  • via web dal sito dell’INPS
  • presso Patronati o CAF
  • tramite il Contact center ai nuemeri 803164 da rete fissa, 06164164 da rete mobile

  Documenti da allegare alla domanda dei lavoratori disoccupati:

  • autocertificazione che attesti la disoccupazione alla data del matrimonio o la relativa documentazione
  • l’autocertificazione che attesti il matrimonio con indicati anche gli estremi dello stesso
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che comprovi il lavoro di almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti il matrimonio
  • copia dell’ultima busta paga

  Per i lavoratori richiamati alle armi i documenti da presentare sono gli stessi, tranne l’autocertificazione che attesta la disoccupazione che va sostituita con la dichiarazione sostituiva di certificazione attestante lo stato di militare alla data del matrimonio.