|Fisco e Tasse
06 febbraio 2012, ore 11:41  |  Aziende e Società Lavoro e Contratti

Bonus assunzioni al sud: proroga fino al 2013 con dl semplificazioni

Ancora un anno per poter usufruire del bonus assunzioni nel Mezzogiorno. Una proroga del credito d'imposta che riguarda i nuovi contratti a tempo indeterminato introdotto dal decreto sviluppo 2011. L'agevolazione comprende ora tutte le assunzioni operate entro il mese di maggio del 2013.

Approvato lo scorso 27 gennaio 2012, il terzo provvedimento del Governo Monti, prevede tra le tante novità, la proroga del bonus assunzioni al Sud. La norma di riferimento è l’articolo 64 che prevede il credito d’imposta per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati nelle regioni del Mezzogiorno, di cui  si potrà continuare a beneficiare per 24 mesi dalla data del 14 maggio 2011, quando cioè è entrata in vigore il decreto sviluppo 2011. Quindi i lavoratori devono essere assunti non più entro il 14 maggio 2012, ma entro il 14 maggio 2013 per poter beneficiare, per i datori di lavoro interessati, del corrispondete credito di imposta.

 

DECRETO SEMPLIFICAZIONI: DECISIONI IN MERITO A BONUS ASSUNZIONI AL SUD

Il dl semplificazione interviene sulla formulazione dell’art. 2 del D.L. n. 70/2011 (c.d. “Decreto sviluppo”), concedendo una proroga, per poter effettuare assunzioni agevolate nel Sud e ottenere il credito di imposta corrispondente. Si prevede infatti che l’agevolazione fiscale si applichi per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati effettuate non più entro il 14 maggio 2012 ( entro un anno dall’entrata in vigore del dl sviluppo 2011), ma ora entro il 14 maggio 2013. Un anno in più allora. Il decreto sviluppo 2011, ora modificato dal dl semplificazione, ha così concesso un credito di imposta ai datori di lavoro che nei 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 70/2011 (ossia alla data del 14 maggio 2011), quindi entro il 14 maggio 2013, aumentino il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, assumendo delle  specifiche categorie di lavoratori nelle aree del Mezzogiorno, intendendo per Mezzogiorno le regioni di Calabria, Basilicata, Abruzzo, Puglia, Campania, Sicilia, Sardegna e Molise.  (Decreto semplificazioni: testo definitivo approvato)

 

AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI SUD: I LAVORATORI INTERESSATI

I lavoratori che possono essere assunti devono trovarsi in una di queste categorie:

- essere svantaggiati, ai sensi del disposto del n. 18, dell’articolo 2, del Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione UE ( ossia quelli privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, che abbiano superato i 50 anni di età, che vivano da soli con una o più persone a carico, che siano occupati in professioni o settori con un elevato tasso di disparità uomo-donna, membri di una minoranza nazionale con necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile),

- essere molto svantaggiati ai sensi del disposto del n. 19, dell’articolo 2, del Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione UE ( ossia coloro che sono privi di un lavoro da almeno 24 mesi)

 

CREDITO DI IMPOSTA ASSUNZIONI AL SUD

La misura del credito di imposta riconosciuto per ogni nuovo lavoratore, rientrante in una delle categorie di cui sopra, che viene assunto a tempo indeterminato, in una regione del Mezzogiorno, ha una misura pari:

-  al 50%,  nel caso di lavoratori svantaggiati, dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione;

-  al 50% , nel caso di lavoratori molto svantaggiati, dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all’assunzione.

Il calcolo del bonus assunzioni al Sud avviene sulla base della differenza tra:

-  il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese

-  e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione.

Ciò che fa il decreto semplificazioni è aver modificato la data ultima per l’assunzione. Se prima nel dl sviluppo 2011 si parlava di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 70/2011, ora il dl semplificazione, crea una specie di “media variabile” su cui viene calcolato  il numero delle nuove assunzioni. Nuove assunzioni che non sono più vincolate al 14 maggio 2012, ma ora si tengono in considerazione anche quelle nuove che il datore di lavoro può attuare entro il 14 maggio 2013.

 

INCREMENTO OCCUPAZIONALE

Occorre comunque provare l’effettivo incremento occupazione avuto con l’assunzione dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati da parte del datore di lavoro interessato.Si specifica però che per calcolare l’effettivo incremento occupazionale non si deve tener conto delle dimissioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Il credito d’imposta in oggetto deve essere indicato nella denuncia dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale lo stesso viene concesso. Il credito in questione può essere utilizzato in compensazione, con il modello F24.

Il credito di imposta per le assunzioni al Sud non concorre alla formazione del reddito, della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61, e 109, comma 5, del TUIR.

 

INCENTIVI ASSUNZIONI AL SUD: DECADENZA DAL BENEFICIO FISCALE

Il dl semplificazioni non interviene sulla disciplina delle ipotesi di decadenza dall’agevolazione in questione, che rimane la stessa di quella prevista nel dl sviluppo 2011. In particolare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del D.L. n. 70/2011, il beneficio fiscale in oggetto decade se:

-  il numero complessivo dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello mediamente rilevato nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione (e non più a quella di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 70/2011, ossia al 13 luglio 2011);

-  se i posti di lavoro non vengono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due per le piccole e medie imprese;

-  se sono accertate definitivamente violazioni non formali, sia della normativa fiscale che di quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali siano irrogate delle sanzioni di importo non inferiore a 5mila euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Negli ultimi due casi si prevede in particolare che i datori di lavoro interessati devono restituire il  credito d’imposta di cui hanno già usufruito, mentre nel primo caso, il datore deve restituire il  credito maturato e usufruito al momento in cui è commessa e accertata la violazione.

 

Print Friendly

SEGUICI SUI SOCIAL
 

 

9 Commenti

Per inviare un commento devi fare il login.

Lascia un tuo commento +

Emoticons :-)  :D  :mrgreen:  :(  ;-)  :roll:  :mad:

  • # 1
    L'articolo e' molto chiaro ma voi della redazione sapete che il ministero delle finanze non hanno mai pubblicato i decreti attuativi ? tanto meno l'agenzia delle entrate non ha mai emanato la circolare esplicativa in relazione alle modalità di utilizzazione del credito d'imposta,( codici tributo necessari per la sua compensazione compresi)! questo è un ottimo provvedimento, la commissione europea ha già dato il "via libera"per l'attuazione dello stesso ma ad oggi mancano le norme attuative. Il provvedimento non è mai partito, nessun credito d'imposta è stato concesso ad oggi. Monti dovrebbe urgentemente sollecitare l'Agenzia delle Entrate ad emanare i relativi provvedimenti attuativi. Parlatene nel vs sito . E' Importante . E' l'unica norma realmente agevolativa per le piccole imprese costantemente oppresse!! francesco
  • # 2
    Francesco, hai perfettamente ragione, pensa che io dovrei essere assunto a giorni e mi dicono di aspettare questa maledetta circolare per beneficiare di questo credito d'imposta...!!!Appena sapete qualcosa fate sapere.
  • # 3
    Ma veramente, per assumerti non c'è bisogno della circolare dell'Agenzia delle Entrate, anzi quando più aspettano quando più credito perdono. Ti spiego meglio: il decreto-legge 70/2011 che istituisce il credito d'imposta non prevede un bando, il credito spettante deve essere inserito in Unico 2012 rigo RU98 x il credito del 2011. Il decreto attuativo serve per poter compensare il credito maturato. La mia domanda invece è: che limite ci sono a che un datore di lavoro usufruisca di altre agevolazioni sulla stessa assunzione - tipo 407, work experience,....
  • # 4
    Giusy hai ragione, ma intanto tocca anticipare mila euro con un punto interrogativo grande quanto una casa, che in questo periodo di crisi il datore di lavoro non può permettersi.
  • # 5
    Poi succede come i vecchi crediti di imposta automatici, non c'e' copertura, in quanto non sanno quanti hanno diritto a questo credito, e alla fine bloccano, tagliano o si inventano cvs o lacciuoli vari, ho addiritura una circolare che prevede un istanza pen inammisibilita', stiamo attenti loro sanno che manca tutto la prassi, e un idea per dire ti ho dato questo , ma cosi' non gli costa niente
  • # 6
    Scriviamo tutti all'agenzia delle entrate e protestiamo!!!! Chiediamo il codice tributo per usufruire realmente del credito d'imposta!!!!
  • # 7
    Come sempre siamo raggirati!!!!noi poveri umani abbandonati al loro destino; mi rivolgo alle cariche dirigenziali di chi è competente per poter definire tale decreto di sviluppo affinchè il credito d'imposta sia regolarmente compensabile delle imprese che assumono fate presto perchè la pazienza ha un limite!!!!!indigato e come.......
  • # 8
    Le assunzioni devono essere fatte da aziende del sud con personale residente al sud oppure possono assumere anche aziende del centro-nord che assumono personale residente al sud ma che lavora presso sedi aziendali del centro-nord?
    • # 9
      Originariamente inviato da Paolo
      Le assunzioni devono essere fatte da aziende del sud con personale residente al sud oppure possono assumere anche aziende del centro-nord che assumono personale residente al sud ma che lavora presso sedi aziendali del centro-nord?
      Il decreto dice che i datori di lavoro devono assumere lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna), ma nulla dice sui datori di lavoro. Essendo una misura per favorire l'occupazione dei lavoratori di queste regioni, la residenza al Sud dovrebbe essere richiesta solo ai lavoratoti.

Switch to our mobile site