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24 gennaio 2012, ore 15:24  |  Agenzia delle entrate Bonus Sgravi fiscali

Autotrasportatori: i rimborsi per l’aumento del gasolio

A seguito dell’aumento del gasolio, gli autotrasportatori hanno diritto ai rimborsi. L’Agenzia delle dogane in una nota del 4 gennaio 2012, individua gli importi e le modalità per ottenere tali rimborsi. Entro il 30 giugno 2012, va presentata l’apposita dichiarazione all’ufficio dell’Agenzia delle dogane competente

Mentre le proteste dilagano, giungono comunque buone nuove per gli autotrasportatori. “Agevolazioni sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto e rimborso agli esercenti dei maggiori oneri, conseguenti alle variazioni dell’aliquota di accisa, sui quantitativi di prodotto consumati nell’anno 2011”. E’ questo l’oggetto di una nota dell’Agenzia delle Dogane che individua l’entità dei rimborsi derivanti dall’aumento del gasolio per autotrasportatori.

 

L’entità dei rimborsi

L’Agenzia delle Dogane individua diverse misure del rimborso, riferite ai consumi di gasolio, effettuati dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. Questi rimborsi sono:

  • € 19,78609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio al 5 aprile 2011;

  • € 27,08609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 6 aprile al 27 giugno 2011;

  • € 67,08609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 28 al 30 giugno 2011;

  • € 68,98609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 1° luglio al 31 ottobre 2011;

  • € 77,88609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 1° novembre al 6 dicembre 2011;

  • € 189,98609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 7 al 31 dicembre 2011.

 

I soggetti beneficiari del rimborso

Nella stessa nota, l’Agenzia delle dogane individua anche i soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, specificando però che gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, in conto proprio e in conto terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49 tonnellate non possono essere, almeno allo stato attuale, ammessi alla fruizione del beneficio fiscale.

Con riferimento invece ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2011, hanno diritto al beneficio consistente nel rimborso per il caro gasolio specifici soggetti come:

  • gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;

  • gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

  • le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, ed al citato decreto legislativo n.422/1997;

  • gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

 

Le modalità dell’erogazione del rimborso

Il rimborso degli importi del caro gasolio, sopra specificati, nei confronti dei soggetti beneficiari,avviene mediante la restituzione in denaro o mediante l’utilizzo in compensazione degli stessi importi. In tal caso  i soggetti beneficiari, di cui sopra, devono presentare apposita dichiarazione agli Uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti. Si legge nella nota anche che l’Ufficio delle Dogane di Roma I è competente solo per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.

Il termine entro cui fare istanza

La presentazione della dichiarazione in questione, con cui chiedere il rimborso,  deve pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2012.

 

L’utilizzo in compensazione

Nella nota del 4 gennaio scorso, l’Agenzia delle dogane specifica anche che quelle imprese che scelgono di utilizzare in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’importo del credito spettante, possono usufruirne entro però l’anno solare in cui il credito steso è stato generato.

 

Il limite all’utilizzo in compensazione

In riferimento all’utilizzo in compensazione del rimborso spettante in ragione dei maggiori oneri derivanti dall’aumento del gasolio, l’Agenzia in esame evidenzia che la legge 24.12.2007, n. 244, all’art. 1, comma 53, ha fissato un limite annuale, pari all’importo di 250mila euro, per poter utilizzare in compensazione i crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel Quadro Ru del modello di dichiarazione dei redditi.

 

L’utilizzo delle eccedenze

La stessa norma, l’articolo 1 della legge n. 244 del 2007, prevede anche che le eccedenze al limite indicato di 25mila euro annui, debbano essere riportate in avanti, “anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive”. Le stesse eccedenze devono essere compensabili  per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui le stesse si sono generate. Così ad esempio, la compensazione delle eccedenze avviene dall’anno 2012 con riferimento a quelle maturate nell’anno 2009.

 

Risoluzione n. 9/2008 dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate con la risoluzione del 3 aprile 2008, la n. 9/E, ha precisato che il limite di  250mila euro,  opera come limite complessivo di uso dei crediti riportati nel “Quadro RU” del modello di dichiarazione dei redditi. Nell’ipotesi in cui avviene lo sforamento del limite di 250mila euro, “le compensazioni operate con la parte di tali crediti eccedente detto limite si considerano come non avvenute, con tutte le ordinarie conseguenze derivanti da compensazioni irritualmente effettuate”. In caso di eventuali eccedenze di credito, che non sono utilizzate in compensazione entro la fine dell’anno in corso, deve essere presentata, sempre agli Uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti, un’apposita domanda di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2013.

 

Come si provano gli effettivi consumi di gasolio?

Al riguardo si distingue:

 

- per gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione, le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, ed al citato decreto legislativo n.422/1997 e gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone, la prova dei consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, avviene anche con scheda carburante;

- per gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, la prova dei consumi effettuati avviene unicamente mediante le relative fatture di acquisto.

 

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