Quale aliquota Iva applicare alle fatture/bollette di luce, gas e acqua dopo l’aumento dell’aliquota dal 21 al 22%? Risponde l’agenzia delle entrate con la circolare n. 32/E del 2013.

Aumento Iva 22%: la circolare dell’Agenzia

Fornisce chiarimenti importanti in merito all’aumento dell’aliquota Iva 22% l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 32/E del 5 novembre 2013. Innanzitutto l’Agenzia guidata da Attilio Befera ricorda che è stato il decreto legge n. 98 del 2011, modificato dal D.L. 76 del 2013 astabilire l’aumento Iva dal 21 al 22% dal 1 ottobre 2013 ( si veda il nostro articolo Iva 22%, nessuno stop all’aumento. Parola di Saccomanni)

Aumento aliquota Iva 22%:  da quando si applica?

La nuova aliquota Iva 22% trova applicazione per tutte quelle  operazioni effettuate a partire dalla entrata in vigore dell’aumento, ossia il1 ottobre 2013.

Aumento aliquota Iva 22%: come si applica?

 Un comunicato stampa del Tesoro aveva avuto già modo di fornire delucidazioni e chiarimenti in merito all’applicazione della nuova aliquota Iva 22%. In particolare si era detto che, come per l’aumento Iva 2012, quello dell’aliquota al 21%, quando nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione  e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento. La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento aliquota Iva  comunque versata entro termini specifici, indicati come segue:

• per i contribuenti con periodo di liquidazione mensile entro la data di versamento dell’acconto IVA , ossia il 27 dicembre in relazione alle fatture emesse per i mesi di ottobre e novembre ed entro la data di liquidazione annuale (16 marzo) per le fatture emesse nel mese di dicembre;

• per i contribuenti con liquidazione trimestrale, entro i termini di liquidazione annuale, per le fatture emesse nell’ultimo trimestre.

Aumento Iva fatture luce, gas e acqua: quale aliquota si applica?

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La circolare delle Entrate fa il punto sempre in relazione all’aumento Iva per ciò che riguarda settori particolari come i servizi  di somministrazione di acqua, luce, gas, ecc. Proprio per ciò che riguarda tali servizi, che sono documentati su presunzione di consumi e poi viene effettuato il conguaglio,  è stato già precisato sempre dall’Agenzia delle entrate che, quando il documento di conguaglio si riferisca a più bollette emesse in periodi in cui vigevano aliquote Iva diverse, nelle note di accredito deve essere applicata l’aliquota Iva che sembra la più possibile coerente con la precedente fattura oggetto di conguaglio e, in particolare, deve essere applicata l’aliquota Iva ordinaria addebitata per la maggior parte del periodo interessato dal conguaglio.

Iva luce, gas e acqua: occhio all’ultima fattura e al periodo dei consumi

Una conclusione questa che però ha sollevato numerosi problemi di ordine tecnico e che comportano diverse difficoltà operative, si pensi alla data diverse di emissione della fattura e del periodo dei consumi accertati, alle variazioni periodiche delle tariffe, ecc. Per tali motivi l’Agenzia delle entrate propende nell’affermare che nelle note di accredito emesse per conguagliare i consumi effettivi di luce, gas e acqua sia possibile applicare l’aliquota Iva ordinaria indicata nell’ultima fattura emessa per il periodo cui il conguaglio si riferisce e nei limiti dell’imposta addebitata con tale aliquota nella  fattura stessa.  Se vi fosse eccedenza nel credito da restituire, si farà riferimento alle fatture immediatamente antecedenti fino al completo recupero degli importi. Resta fermo che l’aliquota Iva delle note di accredito deve essere quella  originariamente applicata, laddove la nota di variazione sia emessa per documentare conguagli tariffari, dovuti alla rideterminazione dei prezzi.

 Da ultimo, nel documento di prassi del 5 novembre, l’Agenzia precisa che nel caso in cui il saldo risulti a debito del cliente, l’aliquota Iva applicabile al saldo imponibile è quella vigente al momento di emissione della fattura di conguaglio. 

 

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