Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2012, n. 19, il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, contiene varie disposizioni in materia di liberalizzazioni di assicurazioni r.c. auto e di intermediazione assicurativa. Norme che si caratterizzano per una repressione ostinata al perpetrarsi delle frodi in materia di assicurazioni auto.

 

FRODI ASSICURAZIONE RC AUTO: SI PUNTA SULLA REPRESSIONE 

Sono gli articoli da 30 a 33 del dl n. 1 del 2012, che introducono  misure di contrasto alle frodi nell’assicurazione r.

c. auto. Tra queste, in particolare,  particolare, l’articolo 30, rubricato “Repressione delle Frodi”, che introduce l’obbligo per le imprese di stilare ogni anno una relazione da inviare all’ISVAP sull’attività antifrode realizzata, con indicazioni dettagliate in ordine al numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, al numero di querele o denunce presentate all’autorità giudiziaria con il relativo esito, alle iniziative organizzative intraprese per contrastare il fenomeno. Una relazione che dovrà essere redatta secondo un modello standard che sarà predisposto dall’Istituto di vigilanza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, che ancora si attende. Sempre l’ISVAP, inoltre, nell’esercitare i suoi poteri di vigilanza, dovrà valutare anche l’adeguatezza delle misure rappresentate nella relazione rispetto all’obiettivo del contrasto delle frodi nel settore.

 

CONTRASSEGNO ASSICURAZIONE FALSO: SI PASSA DAL CARTACEO ALL’ELETTRONICO

L’articolo 31 del dl n. 1/2012, stabilisce anche  la progressiva “dematerializzazione” dei contrassegni assicurativi cartacei, che saranno sostituiti o integrati con sistemi elettronici e telematici. Questi sistemi dovranno consentire la verifica della regolarità della copertura assicurativa tramite la consultazione di banche dati, usando i dispositivi di controllo a distanza dei veicoli previsti dal Codice della Strada.

E’ necessario, per attuare tale processo di de materializzazione dei contrassegni cartacei, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n.

1 de 2012, di un regolamento del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, sentito l’ISVAP. Un processo questo, di de materializzazione, che dovrà completarsi entro due anni a decorrere dall’emanazione del suddetto regolamento attuativo.

 

DISPOSITIVI DI CONTROLLO A DISTANZA

Si potranno  accertare le violazioni dell’obbligo di assicurare i veicoli in circolazione (art 193 Codice della Strada) anche tramite i dispositivi di controllo a distanza previsti dallo stesso codice, come ztl, telepass, ecc. informando gli automobilisti. In tal caso non c’è più l’obbligo della contestazione immediata della violazione. Si ricorda anche che la legge di stabilità 2012, ha previsto che dal 1° gennaio 2012, che le forze di polizia stradale possono avvalersi proprio dei suddetti dispositivi di controllo a distanza per l’accertamento dell’adempimento dell’obbligo assicurativo, non prevedendo però una disciplina di attuazione delle nuove norme sull’accertamento a distanza dell’obbligo di assicurazione r.c. auto.

 

SCATOLA NERA ASSICURAZIONI AUTO: ECCO COME FUNZIONA 

L’articolo 32 del decreto legge introduce anche la facoltà per le imprese di chiedere all’assicurato di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione prima della stipula del contratto. In caso di accettazione da parte dell’assicurato, l’impresa deve praticare una riduzione di premio rispetto a quanto previsto in tariffa. La disposizione è entrata in vigore immediatamente quando è stato pubblicato il decreto  e cioè dal 24 gennaio 2012.  Nel caso poi di assicurati che danno il loro consenso all’istallazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, la cosiddetta  scatola nera o equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie, che praticano inoltre una riduzione rispetto al premio di tariffa. Anche questa disposizione è entrata in vigore immediatamente, dal 24 gennaio 2012.

 In merito a questi, il successivo articolo 33, al comma 2, prevede l’obbligatorietà dell’alimentazione di una banca dati degli attestati di rischio, con la facoltà di sostituire l’attestato cartaceo con le informazioni che sono state memorizzate nella banca dati, acquisendo così da parte delle imprese, all’atto della stipulazione di un contratto, l’attestato di rischio direttamente e agevolmente in via telematica, proprio mediante la banca dati degli attestati di rischio e la banca dati ISVAP sinistri r.c.

auto.

 

ISPEZIONE VEICOLO

Importante è anche la previsione che contempla l’obbligo in capo al danneggiato di mettere a disposizione, per cinque giorni consecutivi non festivi decorrenti dalla ricezione della richiesta di risarcimento, le cose danneggiate per l’ispezione diretta ad accertare l’entità dei danni. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del suddetto termine, entro cui vanno completate le operazioni di perizia. Se non vengono messe a disposizione nel termine indicato, le cose danneggiate per la riparazione prima della perizia, l’impresa effettuerà le valutazioni sull’entità del danno solo previa presentazione della fattura attestante le riparazioni effettuate. Resta comunque fermo il diritto dell’assicurato al risarcimento, anche quando si ritenga di non procedere alla riparazione.

 

OFFERTA RISARCITORIA

L’impresa può sospendere i termini per la formulazione dell’offerta risarcitoria nel caso in cui, dalla consultazione della banca dati sinistri ISVAP, emergano due parametri di significativo rischio di frode. La sospensione non può superare però i 30 giorni e va comunicata al danneggiato e anche all’ISVAP, indicando nella comunicazione di sospensione la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. Sempre entro il termine di 30 giorni, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue conclusioni in merito alla richiesta. Anche per i danni alle cose inoltre, si stabilisce ora il divieto in capo al danneggiato di rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose stesse.

 

INVALIDITA’ INCIDENTE STRADALE: SANZIONI PER CHI FRODA

Si concludono le disposizioni recate dal dl liberalizzazione ricordando la previsione contenuta all’articolo 33 che amplia l’ambito di applicazione della disciplina recata da disposizioni già in vigore in materia di sanzioni penali e amministrative, in capo ai professionisti autori o anche coautori di frodi nella liquidazione dei sinistri r.c. auto. Ciò significa in sostanza che i professionisti che si configureranno direttamente come autori di frodi per attestare invalidità che derivano da sinistri o aiutino l’autore nella frode, saranno soggetti alle sanzioni previste dall’art. 10 bis del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla l. n 30 luglio 2010, n. 122, sia in caso di danni alla persona, che alle cose.

 

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