Con l’ordinanza 18196 del 2015 la Corte di Cassazione ha stabilito che per quantificare l’assegno di mantenimento al coniuge si deve prendere in considerazione il reale tenore di vita.   Stabilire l’ammontare dell’assegno di mantenimento da versare al coniuge è sempre stato difficile ma con l’ordinanza in questione le cose potrebbero cambiare in modo drastico perché si dovrà basare non sui redditi effettivamente dichiarati dall’obbligato, ma dal suo effettivo tenore di vita.   Il caso riguarda un soggetto che lamentava che il giudice che aveva stabilito l’ammontare dell’assegno non aveva preso in considerazione il cambiamento dello stato patrimoniale che si poteva desumere dalla denuncia dei redditi.

Il ricorso, però, è stato rigettato dalla Corte di Cassazione perché non ha trovato corrispondenza tra la dichiarazione dei redditi dell’obbligato e il tenore di vita che ostentava, molto più agiato di quanto in realtà avrebbe potuto permettersi.   La suprema Corte ha sentenziato che le dichiarazioni dei redditi hanno un ruolo tipicamente fiscale e “non rivestono in una controversia relativa a rapporti estranei al sistema tributario, come quella concernente l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di mantenimento, valore vincolante per il giudice della separazione personale tra coniugi, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie, come nel caso in esame, il potere d’acquisto rilevante dimostrato dall’ex marito”.