Resi noti dall’INPS i limiti di redito per la cessazione o la riduzione degli assegni familiari.   Con la circolare 211 del 2015 pubblicata il 31 dicembre l’istituto fa chiarezza per quel che riguarda le disposizioni per coloro che sono stati esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di gestioni speciali e lavoratori autonomi).   E’ da sottolineare, a tal proposito, che l’assegno familiare INPS è cosa diversa rispetto all’assegno al nucleo familiare, il cui importo è sicuramente più alto.

L’assegno familiare che viene riconosciuto al capofamiglia per ogni appartenente al nucleo familiare per cui spetta il diritto. Per quel che riguarda l’assegno familiare l’importo è determinato non da un importo complessivo in relazione al numero di componenti del nucleo familiare ma dalla moltiplicazione di un ‘importo fisso moltiplicato per il numero dei componenti del nucleo familiare e del nucleo parentale.   L’importo fisso è così determinato:

  • 8,18 euro per coltivatori diretti, mezzadri e coloni
  • 10,21 euro per pensionato, autonomi e altri prestatori di lavoro
  • 1,21 euro per ascendenti ed equiparati dei Piccoli Coltivatori diretti.

 

Limiti di reddito

Per il riconoscimento della prestazione sono previsti dei limiti di reddito determinati in base al numero e al tipo dei componenti che compongono il nucleo familiare. Tali limiti vengono annualmente aggiornati e aumentati del 10% quando il nucleo familiare è formato da un solo genitori e figli (o equiparati), e del 50% quando fanno parte del nucleo familiare soggetti totalmente inabili. Se ricorrono entrambe le ipotesi l’aumento del limite reddituale è del 60%. I limiti per godere della prestazione fissati per il 2016 sono i seguenti:

  1. Da applicare alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati nelle successive tabelle 2, 3 e 4pensioni 1
  2. Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubilepensioni 2
  3. Da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.
    pensioni 3
  4. Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonchè nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.pensioni 4