Indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi per i docenti precari a luglio e agosto 2014. Buone notizie per gli insegnanti precari: l’Inps ha confermato che per i mesi estivi (luglio e agosto 2014), ovvero quelli immediatamente successi alla scadenza del contratto fissata al 30 giugno scorso, ai disoccupati della scuola pubblica spettano Aspi o la Mini Aspi a seconda dei casi. L’ente previdenziale è infatti intervenuto per ribadire ufficialmente l’inclusione dei docenti fuori ruolo (ovvero di coloro che non hanno ottenuto la “stabilizzazione” con contratto a tempo indeterminato) e ammessi al ruolo con decorrenza dal primo settembre 2014, nella disciplina dell’indennità di disoccupazione.

Il riferimento è al messaggio Inps n. 6050 del 15 luglio 2014. Il fatto che dal primo settembre la situazione economica dei beneficiari sarà aggiornata, non fa venire meno lo stato di disoccupazione involontaria a luglio e agosto. Ne consegue che legiornate di nomina giuridica non lavorate e prive di retribuzione vanno indennizzate.  

Aspi e Mini Aspi insegnanti precari: requisiti

Per il calcolo preciso dell’importo dovuto occorre fornire all’Inps le buste paga recenti. Qualora queste ultime fossero per qualche motivo indisponibili, si legge ancora nel messaggio Inps “qualora essa sia ininfluente ai fini della verifica dei requisiti soggettivi necessari all’accoglimento della domanda di prestazione, quest’ultima potrà essere accolta in forma provvisoria salvo ricalcolo alla luce della documentazione completa; qualora l’indisponibilità risulti invece decisiva, la domanda andrà posta in evidenza e definita solo al momento in cui sarà fornita la documentazione necessaria”. Affinché la disoccupazione sia involontaria, l’insegnante precario deve rendere l’immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di attività lavorativa presentandosi al Centro per l’Impiego, che rilascerà un attestato utile ai fini della presentazione della domanda per l’Aspi o la Mini Aspi. Dal 2012, in seguito alla Legge Fornero, è possibile rendere questa dichiarazione direttamente all’Inps nella domanda per l’Aspi o la mini Aspi.

Ulteriori requisiti per l’Aspi sono: anzianità assicurativa per la disoccupazione di almeno due anni dalla data di scadenza del contratto e almeno 52 contributi settimanali, non necessariamente consecutivi, nel biennio antecedente la data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro (quindi dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2014). La Mini Aspi intuitivamente ha requisiti ridotti: almeno 13 settimane di contribuzione versata nei 12 mesi precedenti la scadenza del contratto (viene meno il parametro dell’anzianità assicurativa). La data ultime per presentare la domanda per i precari con contratto fino al 30 giugno è il 7 settembre 2014 (60 giorni). Tuttavia, se non è stata presentata entro l’8 luglio scorso, l’indennità Aspi o Mini Aspi decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda. La domanda si può presentare solo per via telematica. Resta ferma la possibilità di farsi assistere dal patronato. [fumettoforumright]

Aspi e Mini Aspi: come si calcolano gli importi spettanti

Per il calcolo dell’importo dell’Aspi si applicano due criteri diversi a seconda che previdenziale dell’ultimo biennio sia superiore a 1.192,98 euro o più basso. Nel primo caso equivale al 75% dell’importo stabilito annualmente più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed € 1.192,98, nel secondo corrisponde al 75% della retribuzione media mensile imponibile. Il periodo massimo di corrispondenza dell’Aspi è di 8 mesi (12 mesi per chi ha compiuto 50 anni e 14 mesi per chi ha compiuto 55 anni) ma dopo sei mesi subisce una riduzione del 15%. L’importo spettante della Mini Aspi viene calcolato sulla stessa base per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione presenti nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro