Ancora polemiche sulla riforma dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori contenuto nel Jobs Act, la riforma del lavoro di Renzi. Ma facciamo chiarezza e vediamo cosa prevede l’articolo 18 e come cambierà alla luce delle novità introdotte dal Governo.

Articolo 18 nella riforma Fornero

L’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300) è una garanzia che si applica solo alle aziende con almeno 15 dipendenti e prevede il licenziamento solo per giusta causa o giustificato motivo. La riforma del lavoro Fornero, la legge n.

92 del 2012 ha modificato il testo dell’articolo 18 prevedendo tre tipologie di licenziamento:

  • Licenziamento discriminatorio: determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa; dall’appartenenza ad un sindacato a dalla partecipazione a scioperi ed altre attività sindacali; dal sesso, dall’età, dall’appartenenza etnica o dall’orientamento sessuale. Si prevede il reintegro del posto di lavoro con risarcimento integrale.
  • Licenziamento disciplinare: motivato dal comportamento del lavoratore. Può essere per “giusta causa” – cioè quando si verifica una circostanza così grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro – o per “giustificato motivo soggettivo”, cioè in caso di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore. Prevede il reintegro  con risarcimento limitato nel massimo di 12 mensilità, oppure il pagamento di un’indennità risarcitoria, tra le 12 e le 24 mensilità, senza versamento contributivo.
  • Licenziamento economico: motivato da “giustificato motivo oggettivo”, cioè da ragioni inerenti “l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa”. Prevede il pagamento di un’indennità risarcitoria in misura ridotta, da 12 a 24 mensilità, tenendo conto dell’anzianità del lavoratore e delle dimensioni dell’azienda stessa, oltre che del comportamento delle parti, ma il lavoratore non ha più diritto a essere reintegrato nell’organico, come avveniva prima della riforma lavoro Fornero.

 Art. 18 Jobs Act

Ora il Jobs Acts di Renzi prevede che l’articolo 18 non si applichi alle nuove assunzioni con il contratto a tempo indeterminato che sarà a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio.

Cosa significa in sostanza? Che il lavoratore assunto con un contratto a tempo indeterminato, non avrà da subito diritto alle stesse tutele garantite dagli attuali contratti stabili, ma le otterrà gradualmente. I dipendenti licenziati vengono tutelati e sostenuti economicamente, ma allo stesso tempo devono darsi da fare per trovare un nuovo posto di lavoro. I datori di lavoro in caso di licenziamento avranno due opzioni:

  • potranno ricorrere al nuovo sistema che cancella la reintegra sostituendola con un indennizzo economico che aumenta in relazione all’anzianità di servizio
  • potranno optare per l’attuale rito previsto dalla legge Fornero (n.92 del 2012), esponendosi però al rischio della reintegra, ma con la certezza di dover pagare un importo inferiore se saranno condannati a versare un’indennità risarcitoria.

Le parole di Squinzi

Il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi si dichiara favorevole alla riforma del Jobs Act, visto che occorre attaccare il «mantra» dell’articolo 18, “va smontato” – dice Squinzi – “in quanto rappresenta uno dei freni maggiori, forse il più mediatico, che impedisce investimenti di capitale straniero anche in Italia”.   Potrebbe interessarti anche: Articolo 18 Statuto lavoratori, ecco cosa cambia nel Jobs Act Come si supererà l’articolo 18 con il Jobs Act