QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE ATTUALMENTE PREVISTE – In attesa di conoscere quale sarà l’entità dei tagli alle agevolazioni imprenditoriali, tagli previsti dalle recenti manovre finanziarie, vediamo quali sono le agevolazioni alle aziende ovvero ai ai soggetti titolare d’impresa.

Nella maggior parte dei casi tali agevolazioni sono erogate alle società tramite crediti d’imposta ma è possibile anche che gli aiuti siano erogati tramite altre forme ( ad esempio deduzioni o detrazioni o la previsione di una imposta sostitutiva). Naturalmente le agevolazioni sono frequentemente cambiate e alcune scompaiono per fare posto ad altre.

Tale dinamica è dovuta al fatto che il legislatore attraverso il sistema agevolativo mira a  favorire un particolare settore rispetto ad un altro.

In generale le agevolazioni sono concesse a categorie particolari di soggetti o a società che operano in determinati settori oppure che svolgono un’attività in particolari aree ( in questo modo si incentivano le aziende che operano in zone particolarmente svantaggiate a livello economico e meritevoli quindi di tutela). Inoltre il legislatore stabilisce di volta in volta se l’aiuto concesso è cumulabile con altri tipi di aiuti rispettando quindi quanto viene imposto dalla comunità europea.

 

FINANZIAMENTI EUROPEI IMPRESE: IL REGIME DE MINIMIS  – Con l’ingresso del nostro paese all’interno della comunità europea il legislatore italiano ha dovuto recepire anche le disposizioni che arrivavano da Bruxelles. In generale la disciplina europea distingue le direttive dai regolamenti. La differenza principale e che le prime hanno bisogno di un intervento nazionale che recepisca quanto contenuto all’interno della disposizione, mentre le seconde possono direttamente essere applicate all’interno  dello stato nazionale.  Per quanto riguarda il regime comunitario di aiuti di stato alle imprese si prevede una deroga per quanto riguarda i regolamenti ai limiti di intensità degli aiuti se sotto una determinata soglia. Pertanto tali aiuti comunitari hanno il nome di de minimis e la concessione ad un’impresa piuttosto che ad un’altra non determina uno squilibrio nel mercato concorrenziale all’interno del mercato comunitario e sono pertanto esonerati dall’obbligo di notificare l’avvenuto aiuto alle autorità comunitarie ( come previsto dal trattato istitutivo della CE).

Tali aiuti di stato alle imprese sono disciplinati da una particolare legislazione ed i limiti di intensità dell’aiuto non si applicano qualora l’agevolazione totale non superi una determinata cifra nell’arco di tre anni. Tale limite è fissato e revisionato periodicamente, e sino alla fine del 2013 è pari a 200 mila euro.  Pertanto ogni impresa al fine di evitare di sforare tale cifra, ogni volta che riceve un aiuto deve effettuare il calcolo dell’ammontare totale degli aiuti che gli sono stati concessi negli ultimi tre anni. Nel calcolo occorre inserire ogni aiuti sia statale che regionale che abbia il requisito del de minimis.  Nel caso si superi la soglia dei 200 mila euro è obbligatorio per l’impresa effettuare la preventiva comunicazione inerente l’ammontare complessivo dell’aiuto ottenuto.

Da tale disciplina e normativa sono escluse particolare aziende , come quelle che operano nei settori della pesca e dell’acquacoltura o in attività connesse all’esportazione oppure operanti nel settore carboniero, o nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

 

AGEVOLAZIONI FISCALI IMPRESE: IL CREDITO DI IMPOSTA – Per quanto riguarda le comuni agevolazioni concesse sotto forma di credito di imposta va detto che è obbligatorio pubblicare sulla gazzetta ufficiale quale sia lo stanziamento totale dell’agevolazione concessa e comunicare di seguito l’esaurimento dei fondi. Il credito di imposta è una agevolazione che consente di beneficiare di un particolare credito, che può esser compensato con eventuali tributi da pagare, concesso a seguito di un determinato acquisto o operazione effettuata da una società. L’utilizzo del credito viene frequentemente subordinato a due condizioni, la prima è la preventiva prenotazione ad usufruirne che è condizione fondamentale al successivo conseguimento.

La seconda condizione riguarda invece il limite annuale previsto per i crediti che vengono inseriti in dichiarazione al quadro RU.

 

CREDITO IMPOSTA SOLO SE C’E’ DISPONIBILITA’ DI RISORSE –  In materia l’art. 29 del DL 185 del 2008 dispone che il diritto a beneficiare di un credito di imposta può essere esercitato qualora vi sia la disponibilità delle risorse. Quindi i crediti di imposta possono essere concessi alle aziende che ne fanno richiesta solo nei limiti dello stanziamento di bilancio, dall’autorizzazione di spesa o dalla previsione di tagli di spesa. Appositi decreti emanati di volta in volta stabiliranno la data entro cui è possibile effettuare la prenotazione del credito, le modalità di controllo di tale tipo di aiuto ed il monitoraggio degli stanziamenti effettuati. Se l’agevolazione è da indicare all’interno del quadro RU della dichiarazione dei redditi, a partire dal 2008 è previsto un limite annuale all’utilizzo di tali particolari agevolazioni pari a 250 mila euro ( tale limite è comunque valido anche in deroga alle singole norme istitutive). Se si utilizza un ammontare eccedente a tale importo il surplus è traslato in avanti e diviene quindi compensabile a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si verifica l’eccedenza. Pertanto da quando sarà possibile utilizzare il surplus non opera il limite di 250 mila euro, quale massimale di utilizzo dell’aiuto. Inoltre tale limite va cumulato con le compensazioni di tipo orizzontale ed il massimale massimo annuale è pari a 766.458,90 euro ( dato quindi dalla somma dell’importo utilizzato).

 

AIUTI DI STATO UE: COSA AVVIENE SE SONO ILLEGITTIMI? –  Se un aiuto accordato dallo Stato è stato interamente o solo parzialmente fruito e successivamente viene dichiarato illegittimo dagli organismi della comunità europea ( decisione di recupero) e tale decisione viene recepita da una specifica disposizione nazionale, il soggetto che ha usufruito dell’aiuto deve interromperne immediatamente l’utilizzo, calcolare quanta percentuale di aiuto è stato utilizzato e restituire il tutto tramite modello F24 pagando anche i relativi interessi.

A tal fine è stata predisposta una autocertificazione con cui il destinatario di un aiuto dichiara che non rientra in coloro che hanno ricevuto ed anche non restituito aiuti giudicati successivamente non ammissibili con decisione della commissione europea. Un apposito decreto stabilisce quali siano gli aiuti per i quali vige l’obbligo di autocertificazione e quale sia la modalità di consegna di tale tipo di autocertificazione.

 

AGEVOLAZIONI IMPRESE AREE SVANTAGGIATE: LA LEGGE 296 06

L’agevolazione è un credito di imposta per imprese che nell’arco temporale che va dal 2006 al 2013 acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone giudicate dalla comunità europea come economicamente svantaggiate.  La legge di riferimento è la  296 del 2006 ai commi dal 271 al 279 articolo1, la quale indica come beneficiari le imprese che realizzano nuovi investimenti in insediamenti produttivi ubicati in regioni del centro e sud Italia ( Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna).

Credito imposta acquisto macchinari – Il credito di imposta viene concesso per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive che esistono già o di nuova costituzione che riguardano le seguenti categorie:

  • Macchinari o impianti diversi da quelli affissi al suolo;
  • Attrezzature industriali e commerciali;
  • Software riguardanti le esigenze produttive e gestionali( tale investimento beneficia di aiuto solo se realizzato da piccole o medie imprese);
  • Brevetti che riguardano nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi ( per le grandi imprese tale investimento è agevolabile nei limiti del 50 per cento di quanto speso).

COME SI CALCOLA IL CREDITO DI IMPOSTA – Per determinare l’importo del credito occorre calcolare l’ammontare degli investimenti effettuati per singolo periodo di imposta. Pertanto il credito si determina in relazione alla quota del costo complessivo dei beni agevolati che eccede gli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta relativi alle stesse categorie di beni e che fanno parte dell’insediamento produttivo. Inoltre il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile ai fini Irap, non rileva ai fini del pro rata generale di indeducibilità degli interessi passivi e delle altre spese e non risulta cumulabile con gli aiuti comunitari erogati secondo il principio del de minimis ne con aiuti di Stato che riguardo le medesime categorie di costi.

Per usufruire dell’aiuto occorre prenotare attraverso un software e secondo le previste modalità il credito, e tale istanza di prenotazione deve essere inviata al centro operativo di Pescara attraverso un apposito formulario ( denominato modello Fas). Per ogni progetto occorre presentare un formulario distinto , ed i termini di presentazione variano in base alla data del progetto.

 

CREDITO D’IMPOSTA AZIENDE AGRICOLE  – Per il settore agricolo operano regole differenti ed il credito di imposta è concesso a cooperative di imprenditori agricoli o ai loro consorzi. Anche in questo caso le tipologie di investimenti ammissibili sono elencati in un decreto del ministero delle politiche agricole e forestali del 2 agosto 2002. Per le imprese agricole che calcolano il reddito attraverso il reddito agrario, il calcolo degli ammortamenti è effettuato sulla base dei coefficienti di ammortamento validi per tutte le imprese.

CREDITO IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO  – L’aiuto concesso consiste in un credito d’imposta per le imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca per gli investimenti compiuti a partire dal 1° gennaio 2011 sino alla fine dicembre dello stesso anno. La spesa autorizzata totale è pari a 100 milioni di euro e sarà calcolata in maniera percentuale rispetto agli investimenti effettuati.  Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ne alla base imponibile Irap e non rivela ai fini del pro rata di indetraibilità di intessi. Occorre in ogni caso indicare il credito d’imposta nella dichiarazione d’imposta  in cui è stato effettuato il costo e quindi quando è possibile fruire del credito.

 

AGEVOLAZIONI RISPARMIO ENERGETICO – Per tutti i soggetti che entro la fine dell’anno sostengono spese documentate inerenti il risparmio dei consumi energetici sarà concessa una detrazione dall’imposta sia ai fini ires che ai fini irpef.  Possono beneficiare della detrazione sia le persone giuridiche che le persone fisiche, anche non residenti, che sostengano spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che detengano l’immobile in base ad un diritto reale ( proprietà, nuda proprietà, o anche locazione finanziaria).

Pertanto l’agevolazione riguarda anche edifici strumentali, appartenenti a qualsiasi categoria catastale. In base alla circolare 36 dell’agenzia delle entrate del 31 maggio 2007 le tipologie di interventi di riqualificazione energetica oggetto della detrazione sono:

  • Riqualificazione energetica globale;
  • Riqualificazione sull’involucro dell’edificio;
  • Installazione di pannelli solari;
  • Sostituzione di impianti climatici invernali.

La detrazione non può essere cumulata con altre eventuali agevolazioni ( ad esempio non è possibile cumulare con le detrazioni previste per manutenzione e restauro  di beni vincolati oltre che con le ristrutturazioni edilizie, ed inoltre non è possibile cumularle con l’erogazione della tariffa incentivante prevista per la costruzione di impianti fotovoltaici).

 

DETRAZIONE 55 IMPRESE: COSA FARE – Per beneficiare della detrazione del 55 per cento occorre :

  • Inserire in maniera separata in fattura il costo relativo alla manodopera ed acquisire l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato in merito al rispetto dei coefficienti di risparmio energetico ( in ottemperanza al disposto del DM 19 febbraio 2007);
  • Effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale;
  • Conservare la documentazione attestante l’agevolazione.