Agevolazione per l’acquisto della prima casa oggetto di chiarimenti con la risoluzione n. 112/E del 27 dicembre 2012 dell’Agenzia delle Entrate

Agevolazione prima casa nella risoluzione n. 112/2012

Nel documenti di prassi in particolare le Entrate chiariscono che chi vende entro cinque anni l’immobile acquistato con l’agevolazione prima casa e non può o non vuole riacquistarne un altro entro l’anno, può chiedere alla stessa Agenzia la riliquidazione dell’imposta, pagando in tal caso una differenza tra l’imposta pagata e quella dovuta, oltre agli interessi, senza incorrere in sanzioni.

Decorso il termine di decadenza, è comunque possibile avvalersi del ravvedimento operoso e ottenere una riduzione delle sanzioni.

E’ possibile quindi presentare all’Ufficio delle Entrate dove è stato registrato l’atto di vendita dell’immobile, la richiesta del contribuente con cui viene comunicato di non voler acquistare un nuovo immobile entro 12 mesi, chiedendo così la riliquidazione dell’imposta versata al momento della registrazione. Se poi il contribuente non ha presentato l’istanza nei 12 mesi che intercorrono tra la vendita e il mancato riacquisto, può sempre usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso, che consente di beneficiare di una riduzione delle sanzioni.