28 giugno 2012, ore 16:59 | Aziende e Società Tasse e Tributi
Accordo ristrutturazione debiti: imposta di registro in misura fissaPer le imprese in crisi l'imposta di registro sugli accordi di ristrutturazione dei debiti ha misura fissa di 168 euro. Queste e altre precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 27/2012L’Agenzia delle entrate fornisce una serie di chiarimenti in riferimento all’imposta di registro, in misura fissa e all’esenzione di essa in casi precisi, con la circolare n. 27/2012.
Accordo ristrutturazione debiti: imposta registroInnanzitutto l’Amministrazione finanziaria chiarisce che i decreti relativi agli accordi di ristrutturazione dei debiti per le imprese in crisi economica, prevedono l’imposta di registro in misura fissa, ossia quella di 168 euro. Questo perché tali accordi rientrano negli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili, dell’articolo 8, lettera g) della Tariffa, Parte prima allegata al Testo Unico dell’imposta di registro, il DPR n.131/1986 che sconta l’imposta di registro in misura fissa.
Scioglimento matrimonio: imposta registroIn riferimento all’esenzione dall’imposta di registro, si ricorda che l’articolo 19 della legge n. 74/1987, ha previsto che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelati diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni, sono esenti oltre che dall’imposta di bollo, anche da quello di registro e da ogni altra tassa.
Disposizioni patrimoniali verso i figli scontano l’impostaSecondo l’Agenzia delle entrate tale esenzione dall’imposta di registro trova applicazione anche verso le disposizioni patrimoniali applicate in favore dei figli, derivanti da accordi di separazione o di divorzio, a patto che il testo di questo accordo omologato dal Tribunale preveda in maniera esplicita che l’accordo patrimoniale a beneficio dei figli sia funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Separazione: trasferimento prima casa senza imposta registroAltre delucidazioni vengono fornite anche in relazione all’imposta di registro e agevolazioni prima casa. La circolare n. 27/2012 chiarisce che nel caso in cui nell’accordo di separazione o del divorzio, si prevede che uno dei due coniugi trasferisca, prima che decorrano 5 anni dall’acquisto, il 50% della casa acquistata con con le agevolazioni prima casa, secondo l’Agenzia guidata da Attilio Befera, l’atto relativo al trasferimento dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa concretizza un procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione dello stesso, che come tale anch’esso gode dell’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, così come previsto ai sensi dell’articolo 19 del DL 74/1987.
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