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23 febbraio 2012, ore 16:02  |  Controlli fiscali

Accertamento con adesione può eliminare reato penale

Per ricadere nel reato di dichiarazione infedele bisognerà aver superato i 50mila euro di imponibile evaso

Con la sentenza n. 5640 del 2012 la corte di Cassazione stabilisce che se con l’istituto dell’accertamento con adesione il valore definito viene fissato sotto le soglie di punibilità viene meno il reato fiscale e vi è quindi la possibilità di sottrarsi al processo penale.

La pronuncia probabilmente potrebbe quindi far aumentare l’interesse verso gli istituti deflattivi del contenzioso e saranno in molti i contribuenti attratti dalla definizione agevolata al fine di sfuggire al processo di natura penale. Inoltre occorre anche aggiungere che, a partire dal 17 settembre 2011, le soglie di punibilità ai fini penali sono state dimezzate.

 

DICHIARAZIONE INFEDELE: QUANDO E’ REATO

Infatti per ricadere nel reato di dichiarazione infedele occorrerà superare i 50 mila euro di imponibile evaso, a dispetto dei 103 mila euro previsti in precedenza, mentre per la dichiarazione fraudolenta la soglia della rilevanza penale è passata dai 77 mila euro ai 30 mila euro. Una modifica legislativa che sicuramente comporterà un incremento dei reati penali commessi in materia di evasione fiscale.

La sentenza n. 5640 del 2012 emessa dalla Corte di Cassazione in concreto riguarderà:

  1. I soggetti segnalati alla procura della Repubblica per il reato di dichiarazione infedele, fraudolenta mediante altri artifici o omessa;
  2. I soggetti che in conseguenza  dell’eventuale conciliazione giudiziale, accertamento con adesione, parziale autotutela vedono l’imponibile oggetto di contestazione scendere sotto la soglia di rilevanza penale

I passi da seguire, per i contribuenti che ricadono nella fattispecie prevista dalla Cassazione, sono quelli di informare la procura competente in merito alla nuova definizione agevolata, che prevede degli importi di evasione non soggetti a rilevanza penale. Inoltre il giudice, caso più unico che raro, non deve essere in possesso di nuovi ed ulteriori elementi che diano la possibilità di incrementare il valore di imponibile evaso definito con l’agenzia delle entrate in sede di adesione.

Diverso il caso invece disciplinato dal decreto legislativo 74 2000. Infatti il decreto prevede il caso in cui, anche in sede di definizione di adesione, l’imponibile evaso risulti comunque superiore alle soglie di punibilità penale previste. In queste occasioni la definizione dell’adesione rappresenta un’attenuante ma configura in ogni caso un reato.

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2 Commenti

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  • # 1
    bona sera mi sono arrivate delle cartelle da equitalia x un conteziso del 1989 avvisato nel 2009 ho pagato le 5 prime rate poi per motivi fortemente economici misono fermato il valore attuale compreso tutti gli interessi si aggira intorno ai 55000.00eu sono penalmente giudicato grazie per una vostra risposta
    • # 2
      Originariamente inviato da vito
      bona sera mi sono arrivate delle cartelle da equitalia x un conteziso del 1989 avvisato nel 2009 ho pagato le 5 prime rate poi per motivi fortemente economici misono fermato il valore attuale compreso tutti gli interessi si aggira intorno ai 55000.00eu sono penalmente giudicato grazie per una vostra risposta
      La soglia mi sembra inferiore rispetto a quanto disposto con le vecchie normative ( occorre naturalmente capire anche di quali tributi parliamo). In ogni caso se fosse stata inoltrata anche denuncia ai fini penali sarebbe già stato chiamato in tribunale come imputato.

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