Iva 10% ristrtturazioni. L’aliquota Iva agevolata al 10% per le ristrutturazioni edilizie

Iva 10% nelle ristrutturazioni. Dopo il ritocco in aumento della detrazione Irpef per lavori di ristrutturazione edilizia, è bene precisare come l’applicazione dell’Iva 10%  è rimasta immutata, per cui si sancisce la  definitiva applicazione dell’Iva agevolata al 10% per ristrutturazioni edilizie.

 Iva 10% ristrutturazioni: quando si applica

 Si precisa infatti che sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva 10%, ossia dell’Iva agevolata.

E’ opportuno precisare in primo luogo che le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota Iva ridotta invece solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si  applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi. I beni significativi sono: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagni, impianti di sicurezza. Su tali beni l’Iva 10%, quindi l’aliquota Iva agevolata si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi. L’Iva 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

  Iva 10% ristrutturazioni: quando non si applica

 Non si può applicare l’Iva 10%, in caso di lavori di ristrutturazione, ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori e  ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente, nonché alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio e alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 21% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

 Richiesta Iva agevolata

 Da ultimo si precisa che per poter ottenere l’applicazione dell’Iva 10% per le ristrutturazioni edilizie, è necessario presentare un’autocertificazione all’impresa che effettua i lavori e fornisce i materiali.

 

Di seguito riportiamo un esempio di come deve essere scritta questa autocertificazione e delle informazioni che deve contenere.

 Modulo richiesta Iva agevolata