Quando è possibile presentare il modello 730 pur non avendo un sostituto d’imposta? Presentando il modello in questo modo, non avendo, quindi, un sostituto d’imposta si ricorre al rimborso del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate. Possono presentare il modello 730 senza sostituto d’imposta soltanto i contribuenti privi di un datore di lavoro. Tale possibilità, quindi, non è ipotizzabile per i contribuenti il cui datore di lavoro non ha la capienza per l’eventuale rimborso del 730. Il modello 730 senza sostituto d’imposta, in ogni caso, può essere presentato soltanto dai contribuenti  che nell’anno di imposta di riferimento hanno percepito un reddito da indicare nel quadro C, e cioè:

  • redditi di lavoro dipendente e/o di pensione;
  • compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, di cooperative agricole e di piccola pesca;
  • borse di studio o assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
  • compensi per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, compensi per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili e per la partecipazione a collegi e commissioni, somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto (come i Co.Co.Pro.) o collaborazioni occasionali;
  • remunerazione dei sacerdoti;
  • indennità percepite per cariche elettive, con esclusione di quelle percepite dai membri del Parlamento europeo;
  • assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro, compresi gli assegni periodici corrisposti al coniuge ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in seguito a separazione divorzio o annullamento del matrimonio e quelli corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell’art.433 del codice civile;
  • compensi percepiti per lavori socialmente utili.

  Per le dichiarazioni congiunte, è possibile presentare il 730 senza sostituto d’imposta se almeno uno dei due coniugi è in possesso di un reddito da indicare nel quadro C.

Per quel che riguarda, invece, colf e badanti il cui datore di lavoro non è sostituto d’imposta è possibile compilare il modello 730 senza sostituto d’imposta indicando nel quadro C il reddito percepito al netto dei contributi previdenziali.
Per chi, invece, pur essendo disoccupato, percepisce assegno di mantenimento dall’ex coniuge è possibile presentare il modello 730 senza sostituto d’imposta indicando il reddito percepito come mantenimento nella sezione II del quadro C.