Con la sentenza 14197 del 2015 la Corte di Cassazione conferma che per rendere valido l’invio della dichiarazione dei redditi online è necessario essere in possesso della ricevuta con cui l’Agenzia delle Entrate attesti la ricezione del modello 730 trasmesso.   In assenza di detta ricevuta, anche in presenza di versamenti eseguiti, la presentazione della dichiarazione è da considerarsi omessa.   Il caso cui si riferisce la sentenza della Corte di Cassazione riguarda una cartella di pagamento relativa ad Iva e Irap emessa a seguito di un controllo della dichiarazione telematica trasmessa on line ma scartata dall’Ufficio con la causale “data non conforme”.

La contribuente in questione aveva presentato ricorso e aveva addotto come prova la ricevuta telematica nella quale risultava versato quanto dovuto.   Il Giudice d’Appello aveva dato ragione alla contribuente dichiarando che non poteva trattarsi di dichiarazione omessa ma di una mancanza di chiarimento con l’Amministrazione.   Dopo la sentenza del Giudice di Appello l’Agenzia delle Entrate presentava ricorso presso la Corte di Cassazione che, richiamando una precedente sentenza del 2014, la numero 11156, evidenziava che “la dichiarazione inviata per via telematica si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, e si ritiene ricevuta, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, atto che assolve alla finalità di fornire prova dell’avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui si siano verificati i cosiddetti “errori bloccanti” della trasmissione telematica che – con i tempi e le modalità di cui alla circolare n. 35 del 23 aprile 2002 del Ministero delle Finanze – sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, messo in condizione di avvedersi in tempo utile dell’avvenuto“scarto” della propria dichiarazione, può porvi tempestivo rimedio“.
  La Corte di Cassazione ha inoltre sottolineato che l’onere della prova in caso di adempimento di presentazione della dichiarazione dei redditi spetta sempre al contribuente con la presentazione della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate che attesti l’avvenuto ricevimento del modello presentato.   La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate sottolineando che con l’invio telematico delle dichiarazione non si può ritenere concluso l’adempimento finchè non si è in possesso di una corrispondente ricevuta generata dal sistema informatico interpellato.