Il blocco della carta, anche senza preavviso,  non è un’eventualità così remota e, sebbene possa risultare uno strumento di azione antipatico e di natura autoritaria, è nel pieno diritto della banca metterlo in atto se sussistono le condizioni di fatto.

 

BLOCCO DELLA CARTA DI CREDITO: MOTIVI E MODALITA’

Solitamente alla base del blocco della carta di credito ci sono ragioni di sicurezza. Può trattarsi di una misura cautelare della banca in caso di sconfinamento oltre i limiti di utilizzabilità dei propri fondi (conto in rosso) oppure di uno strumento di tutela del titolare del conto in caso di movimenti sospetti.

Nel caso in cui alcune transazioni lascino pensare ad una clonazione della carta, la Banca per sicurezza ne blocca l’utilizzo. Alcuni Istituti hanno l’accortezza di avvertire preventivamente il cliente, altre invece inviano la lettera solo dopo il blocco e i tempi di attesa della nuova carta possono anche superare i venti giorni. Queste comunicazioni sono peraltro spesso molto generiche e non presentano riferimenti specifici alla ragioni del blocco il che spinge il cliente diffidente a cestinarle scambiandole per tentativi di phishing. E in effetti una tecnica molto usata dai truffatori per carpire informazioni di accesso ai conti online è proprio quella di inviare sms o email di allerta che riproducono in maniera ineccepibile quelle reali.

A tal proposito è stata anche avanzata l’ipotesi di una class action contro alcuni istituti bancari.

 

IL BLOCCO DELLA CARTA E LA DIFFAMAZIONE

E’ chiaro peraltro che, qualora i motivi del blocco della carta di credito da parte della Banca, risieda nella morosità o in altri atteggiamenti sospetti del titolare del conto, questo rischia di alterare l’immagine dello stesso dinanzi ai terzi e di comprometterne l’affidabilità dal punto di vista finanziario. Sulla questione si è pronunciato già in passato il Garante della Privacy stabilendo il diritto del cliente a richiedere la tempestiva correzione dei dati contenuti nella segnalazione di blocco della Banca qualora questi non corrispondano a verità e possano essere lesivi della credibilità del soggetto.

Nel caso di specie il titolare della carta si era rivolto al Garante perché nei motivi del blocco erano citati la sua presunta morosità nonché il rifiuto a riconsegnare la carta. 

 

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