|Finanza
18 maggio 2012, ore 14:27  |  Attualità Inchiesta ESM

INCHIESTA ESM /5 – Chi pagherà la somma dovuta dall’Italia per partecipare all’ESM?

L'Italia per entrare nel fondo salva stati dovrebbe pagare 125 miliardi di euro che non ha: chi pagherà al suo posto? Immunità dei capitali del fondo e i poteri del fondo stesso rischiano di andare a sostituire in qualche modo la Bce?

Foto presente sul sito http://m-rockishpainting.blogspot.it/2010/10/burattinaio.html

 

Chi pagherà i circa 125 miliardi di euro che l’Italia dovrebbe impegnare per partecipare al fondo “salva stati”/ESM?

Ma soprattutto, l’Italia possiede le risorse finanziarie per far fronte a questo impegno?

E se il bel paese non riuscisse a versare le rate, lo Stato di diritto sarebbe costretto a subire le “condizioni” imposte dall’ESM, il cui limite è praticamente inidentificabile?

Si consideri che l’Italia, fra febbraio e marzo, deve inoltre far fronte a scadenze per oltre 91 miliardi di euro (56,2 miliardi di Btp, 12, 3 miliardi di CcT e 23 miliardi di CTz).

Gli stranieri ne detengono almeno 30 miliardi.
I soldi tolti alla collettività mediante l’imposizione delle politiche di austerity servono per riempire le tasche dell’istituzione finanziaria? Cittadini informati, cittadini, forse, salvati.
Chi detiene la “cabina di regia” del fondo fra immunità e documenti “inviolabili”?
L’organizzazione è dotata di un consiglio dei governatori e di un consiglio di amministrazione .
Mentre sul consiglio dei governatori c’è almeno formalmente un minimo di controllo democratico, visto che è formato dai ministri delle finanze dei paesi aderenti, il consiglio di amministrazione assume toni opachi in quanto i suoi membri sono nominati dai governatori e possono essere revocati in qualsiasi momento.

Visto l’ampio potere concesso dal trattato al consiglio di amministrazione e l’importanza che l’ESM intende assumere nella gestione della politica internazionale queste disposizioni si adattano più a storie di fantapolitica che alla realtà, specialmente se si considera che l’istituzione intergovernativa ed i membri dell’organizzazione, compresi quelli dello staff, sono immuni da procedimenti legali in relazione ad atti da essi compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni.
L’ESM gode inoltre di una incomprensibile “inviolabilità” dei documenti.
Il trattato contiene altre disposizioni che fuoriescono da qualsiasi comprensione democraticamente logica, quasi come se tali regole fossero state dettate da soggetti che non hanno e non intendono avere alcuna forma di sottomissione a quegli Stati di diritto che si riconoscono nei principi di Uguaglianza, Democrazia e Giustizia. Qui, probabilmente, la posta in gioco non è soltanto la sovranità economica. 

L’ESM appare come una potenza politica che, a tratti, sembra non essere in grado di tutelare nemmeno se stessa, se si tiene conto del fatto che questa tendenza al “libero arbitrio” si spinge fino al punto di autorizzare il direttore generale del consiglio dei governatori a revocare l’immunità di qualsiasi membro del personale dell’ESM eccetto se stesso.

 

“Burattinai occulti”?

I privati, sostanzialmente grandi finanziatori come ad esempio la Cina che ha già mostrato interesse verso il fondo, sono ammessi, in qualità di osservatori, a partecipare alle riunioni (del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione) che hanno ad oggetto la valutazione della concessione del credito al paese richiedente nonché la definizione delle rigorose prescrizioni da imporre alla nazione “minacciata”. 

Questa ingerenza si traduce nel serio rischio che a dettare le disposizioni di politica economica da applicare nel territorio dello Stato debitore siano coloro che concedono i soldi al fondo.
La sovranità dei singoli stati membri rischia di essere sostituita da una dittatura economica e non da un’altra istituzione democratica di più ampie dimensioni.
Senza l’attuazione di riforme strutturali in ambito comunitario finalizzate a proteggere l’economia reale dalla finanza speculativa non c’è altra strada che la sottomissione alle potenze economiche dei paesi emergenti, che di certo non hanno ancora maturato l’importanza dell’applicazione dei principi di democrazia ed uguaglianza al di sopra di qualsiasi logica di profitto.

Capitali “scudati”? Un fondo autorizzato all’importazione?

Il trattato stabilisce che i beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute “godono dell’immunità da ogni forma di giurisdizione, salvo qualora il MES rinunci espressamente alla propria immunità in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini contrattuali, compresa la documentazione inerente gli strumenti di debito”  e “non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative”.
Al di là dell’esenzione fiscale disciplinata dall’articolo 36 che è in piena sintonia con la filosofia della nuova gestione del fondo salva-stati, c’è un altro passaggio che non bisogna sottovalutare, ossia il riferimento alla vendita  e all’importazione di beni.

In che termini ed entro quali limiti l’ESM è autorizzato a trattare patrimoni e ricchezze di varia natura? C’è una connessione con il colossale processo di privatizzazione che sta caratterizzando alcuni paesi, fra cui l’Italia?
In che modo questo tipo di attività può incidere positivamente sulla ricerca di stabilità finanziaria della zona euro?

I poteri finanziari sostituiscono di fatto la BCE?

Il ministro Mario Monti durante i lavori parlamentari del 14 gennaio 2011, oltre ad avere omesso una discussione chiarificatrice sul funzionamento dell’ESM ha fornito indicazioni imprecise circa il ruolo della BCE nel “rafforzamento della operatività del Fondo europeo di stabilizzazione finanziaria”.

Il primo ministro, infatti, parla di affidamento alla BCE del compito di operare come agente del Fondo nella “collocazione delle sue emissioni sui

mercati internazionali” ma, scorrendo il testo del Trattato, si nota come il ruolo dell’istituto europeo si riduce a quello di “osservatore” o per certi versi di “assistente” dell’organizzazione finanziaria visto che nell’ambito della procedura per la concessione dei finanziamenti la decisione spetta al consiglio dei governatori.
Quella che appare come una tendenza all’aggiramento delle regole istituzionali tramite accordi intergovernativi è anche supportata, come già discusso, dalla predisposizione di un sistema di voto differente da quello vigente presso la BCE.

 

Le puntate precedenti:
 
Lidia Undiemi - Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente. Titolo conseguito presso l’Università degli Studi di Palermo nell’aprile del 2010. Caporedattore della rivista scientifica di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente – GIURETA (www.giureta.unipa.it). Attualmente non ho alcun incarico all’Università di Palermo, continuo comunque ad impegnare gran parte del mio tempo in studi giuridici ed economici. Per tale ragione, preferisco essere definita semplicemente studiosa di diritto ed economia. Ho realizzato un progetto scientifico e politico contro la crisi dell’economia reale e dei posti di lavoro causata dalla speculazione finanziaria. Il mio impegno politico gratuito in difesa dei lavoratori e contro la speculazione è iniziato nel 2008 (parallelamente al corso di dottore di ricerca) e finirà soltanto quando tale piaga sociale sarà eliminata. La ricerca e la conoscenza sono le “armi democratiche” più temute dai tiranni.
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ARGOMENTI TRATTATI:  Bce , economia reale , Esm , Fondo salva stati , inchiesta , Salva Stati

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