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06 agosto 2012, ore 12:49  |  Cittadinanza attiva

Figli di genitori divorziati: chi paga le vacanze?

L’assegno di mantenimento deve prevedere anche questa spesa o è un extra a carico del genitore affidatario?

Il periodo delle vacanze estive per le coppie divorziate con figli minori può essere un focolaio che accende tensioni, soprattutto sulle questioni non opportunamente approfondite dalla normativa o negli accordi tra le parti. Possono dunque facilmente nascere controversie in relazione al tempo che ogni ex coniuge potrà trascorrere con i propri figli, anche in relazione al periodo di ferie a disposizione. Un aspetto spinoso è chiaramente quello economico: chi paga per le vacanze estive dei figli minori?

Assegno di mantenimento e spese straordinarie

In base a quanto previsto dall’articolo 147 c.c. i genitori hanno l’obbligo comune di sostenere economicamente eterogene esigenze di carattere abitativo, scolastico e sanitario ma anche culturale, sportivo e sociale.

Spesso nelle condizioni che regolano la separazione viene inserita la clausola in base alla quale le spese straordinarie gravano su entrambi i genitori nella misura del 50%. Questo però non sempre basta a dirimere eventuali conflitti: ad essere ambigua è infatti la definizione di “spesa straordinaria”. Cosa va considerato extra e cosa invece rientra nei diritti da garantire ai figli? In una società in continua evoluzione anche le esigenze si aggiornano e  le prospettive possono mutare. Sappiamo ad esempio per certo che il diritto allo studio ha carattere primario: ma può rientrare nell’assegno di mantenimento anche la retta per una scuola privata? Le spese mediche includono solo quelle impellenti o anche trattamenti utili ma non vitali? In tutti questi casi bisognerebbe fare appello al buon senso delle parti ma non sempre ciò è possibile, soprattutto quando i rapporti non sono pacifici e sereni ma esiste astio e rancore.

In vacanza con papà: l’assegno di mantenimento è sospeso?

In estate spesso viene concesso al genitore non collocatario di trascorrere più tempo consecutivo, eventualmente anche un mese, con i propri figli. In questi casi l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento è automaticamente sospeso? Sebbene questa possa sembrare la logica conclusione in realtà, dal punto di vista formale, non è così. Per questo motivo è bene inserire negli accordi separativi il maggior numero di dettagli cercando di ipotizzare tutte le condizioni prospettabili.

Nel caso specifico, in mancanza di accordo, la moglie (anzi più propriamente il genitore collocatario) potrebbe intraprendere un’azione per ottenere coattivamente il pagamento della mensilità saltata.

L’unico appiglio legislativo che il genitore non collocatario ha per chiedere la rideterminazione dell’assegno si ritrova nell’art. 155 c.c. in cui tra i criteri che permettono di realizzare il principio di proporzionalità è incluso il tempo di permanenza presso ciascun genitore. Ma onde evitare ulteriori controversie è senza dubbio opportuno prevedere questa circostanza nel verbale di separazione consensuale.

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